Informazioni personali

La mia foto
MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

ENTRA NEL PORTALE GIURIDICO

ENTRA NEL PORTALE GIURIDICO
www.giuristiediritto.it

venerdì 1 luglio 2011

RICORSO TRIBUTARIO, CONSORZIO di BONIFICA E CARTELLE DI PAGAMENTO

RICORSO TRIBUTARIO, CONSORZIO di BONIFICA E CARTELLE DI PAGAMENTO
a cura dell'avv. MARIA SABINA LEMBO

In caso di pagamento di tributi consortili, il contribuente riceve -da parte dell'Ente Creditore (nella fattispecie dal Consorzio di bonifica)- delle comunicazioni consistenti in primis nella notifica dell'avviso di pagamento e, nel caso in cui non venga versata la somma dovuta, nella notifica della c.d. cartella esattoriale (o di pagamento).
Tali tributi vengono iscritti a ruolo.
Il ruolo costituisce appunto l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute. Una volta formato il ruolo, esso viene trasmesso ai concessionari della riscossione in ragione della competenza territoriale degli stessi, in base al domicilio fiscale del contribuente. I concessionari attivano materialmente le procedure di riscossione.
La formazione dei ruoli consortili e la emissione della cartella di pagamento sono disciplinate dal D.P.R. 29 settembre n. 602 da ultimo modificata dal decreto legge n.106/2005 convertito con modifiche nella legge n. 15/2005.
Prima della cartella di pagamento è obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario. L'avviso di pagamento è, dunque, un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio di Bonifica e che consente agli utenti-debitori il pagamento dei contributi consortili risparmiando la somma di 5,56 euro che diversamente sarebbero dovuti per la notifica delle cartelle di pagamento. L’importo in esso riportato viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell'archivio catastale del Consorzio e rappresenta il corrispettivo del lavoro che il Consorzio svolge sul territorio a utilità di tutti gli immobili ricadenti nel proprio comprensorio.
La cartella di pagamento, invece, viene notificata dal Concessionario della riscossione ai debitori iscritti a ruolo che non hanno provveduto entro il  termine di 60 giorni al pagamento dei contributi consortili. Se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla.
Cosa può fare il contribuente se ritiene che le somme indicate nella cartella non siano dovute all'Ente creditore?
Può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, contro il Consorzio di Bonifica e/o contro l'Agente di Riscossione (es. Equitalia) e costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi.
Il Contribuente che ha presentato un formale ricorso contro la cartella opportunamente ed in via preliminare può richiedere, nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, la sospensione della riscossione al fine di evitare che l'Agente della Riscossione, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica) attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero (ad es. fermo auto, ipoteca, pignoramento immobiliare) nei suoi confronti.
Occorre innanzitutto verificare se vi siano errori di procedura e di prescrizione.
Nel merito è possibile, nello specifico e di solito, contestare l'infondatezza dell'obbligazione contributiva e/o il difetto di motivazione.
In ordine alla fondatezza del tributo preteso è da dire che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia le spese di funzionamento di un Consorzio di bonifica che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri economici per la loro manutenzione di esercizio  possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto (Cass. S. U. 6/2/1984 n. 877, Cass. 8/7/1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996).
 La necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9857 del 14 ottobre 1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione.
L’ampia giurisprudenza interpretativa di legittimità emanata in tema di tributi consortili è molto rigorosa in tema di natura del beneficio che dev’essere apportato dalla bonifica.
Presupposto dell’obbligazione contributiva è, infatti, “il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”. Tale  principio è stato, peraltro, accolto in numerosissime pronunce delle Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali.
Il beneficio, infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, pronunciatasi il 30 maggio 2007, Commissione Tributaria provinciale di Lecce del 18 gennaio 2007, non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla salubrità dell’aria, dato che se così fosse l’obbligo del consorziato “assumerebbe i connotati di un' imposta speciale priva di base contributiva certa che la legge non ha inteso affidare all’accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica”; ma riguardare il fondo particolare o una pluralità di fondi particolari in correlazione a un diretto e specifico miglioramento fondiario di essi.
La richiesta del contributo da parte dei Consorzi di Bonifica deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant’altro programmato, senza trasformarsi in un’indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, contrariamente alla legge, tuttora vigente e non modificata.
In ordine al difetto di motivazione nell'atto impositivo che origina la controversia, occorre verificare se il Consorzio di Bonifica abbia o meno reso note le ragioni poste a fondamento della propria pretesa contributiva.
Il titolo deve specificare non solo i presupposti legali ma anche, e soprattutto, il concreto sviluppo del calcolo. La cartella di pagamento non può limitarsi a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
L’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo.
A proposito di onere probatorio spiega la Cassazione Civile con sentenza n. 26009 del 30 ottobre 2008 che “allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che disconosca il debito contestare specificamente la legittimità del procedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.lgs n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.
Per esigere i contributi consortili previsti per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, il Consorzio è tenuto alla presentazione di un piano di ripartizione della spesa.

       Gli atti a carattere generale  emessi dal Consorzio sono la delimitazione del Comprensorio di Bonifica, la delimitazione dei Perimetri consortili, i Parametri di Contribuenza, Piano di classifica ed il Piano di riparto recante la suddivisione tra i proprietari degli immobili in ordine alle spese che il Consorzio ha sostenuto per le opere idrauliche.
      In sede di processo tributario va affermata la verificabilità, ma solo incidenter tantum e, quindi senza efficacia potenziale di giudicato, della legittimità degli atti generali presupposti, quando in ordine alla medesima questione non sia già stato adito il Tar, giudice naturale degli atti amministrativi.
        Per tale motivo la Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza del 13 luglio 2009 ha disapplicato, incidenter tantum, gli atti amministrativi generali presupposti della cartella esattoriale di pagamento in questione con conseguente annullamento della impugnata cartella esattoriale.


E' illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili dei consorzi di bonifica se emessa in assenza dei piani di contribuenza. Lo ha confermato con una recente pronuncia, depositata il 15.09.09, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez IV del 15 settembre 2009 accogliendo il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella esattoriale ingiungente il pagamento di tributi consortili mai versati.
     Specifica la Cassazione Civile Sezione Tributaria con sentenza del 15 gennaio 2009 n. 4513 che il perimetro di contribuenza di un Consorzio di bonifica non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell’area, posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefìci derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
La delimitazione del perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. La presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza. L’obbligo della trascrizione riguarda i fondi compresi nel perimetro e non l’intero comprensorio.

Nessun commento:

Posta un commento