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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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venerdì 1 luglio 2011

L'AZIONE.

Diritto penale- parte generale
Articoli e commenti

L'AZIONE.
 FATTISPECIE A FORMA LIBERA, A FORMA ORIENTATA, AZIONI DOLOSE E COLPOSE, SUITAS, ATTI AUTOMATICI, ABITUALI, ISTINTIVI, RIFLESSI.

a cura di MARIA SABINA LEMBO (avvocato nel foro di Potenza)

La nozione più lata di azione è quella di comportamento attivo umano. L'azione è il fulcro, il baricentro del reato tant'è che senza azione il reato non può esistere.
Consideriamo ad esempio gli artt 575, 624 e 640 del codice penale.
Ebbene l'art 575 c.p.  “chiunque cagiona la morte di un uomo...” non descrive la condotta. È importante solo quella condotta che abbia verificato causalmente la morte di un uomo. In sostanza non interessano le modalità, ma solo che la condotta sia causale rispetto all'evento morte. Questa fattispecie si dice a forma libera o causalmente orientata perchè il legislatore non individua la condotta, tuttavia la condotta è indispensabile.
L'art 624 c.p. “chiunque si impossessa della cosa altrui sottraendola a chi la detiene ...” è un reato parzialmente vincolato perchè la fattispecie descrive l'azione la quale consiste nell'impossessamento e nella sottrazione di cosa altrui. La sottrazione si può fare in tanti modi ed il codice non specifica come, ecco perchè si tratta di una fattispecie a forma parzialmente vincolata.
L'art 640 c.p.” chiunque mediante artifici o raggiri induce taluno in errore...” è una fattispecie totalmente vincolata perchè descrive la condotta in tutte le sue fasi (artifici e raggiri).
In tutte e tre le fattispecie illustrate siamo di fronte ad un comportamento umano attivo sensoriale che si manifesta fuori della psiche umana.
È opportuno ricordare che il diritto penale richiede la manifestazione esterna della volontà in quanto non è un diritto penale dell'intenzione.
I requisiti perchè si abbia un'azione rilevante dal punto di vista penale sono l'univocità e l'idoneità.
L'univocità è data dal finalismo oggettivo dell'azione. L'idoneità è la capacità dell'azione alla lesione del bene tutelato dalla norma.
Esistono reati senza azione?
Gli articoli 707e 708 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) sembrano delineare ipotesi di reato senza azione.
Entrambe le norme sono state oggetto di questioni di legittimità costituzionale  perchè si ritiene che siano dei reati di sospetto dove non viene incriminata una condotta positiva o nemmeno negativa, ma lo stato individuale del soggetto cioè lo “stato di possesso”.
Si pone il problema dell'unicità o della pluralità dell'azione. Quando parliamo di unità di azione?
Più atti costituiscono un'unità di azione quando sono uniti  secondo i caratteri della contestualità e della idoneità lesiva di un unico bene tutelato (idoneità dei diversi atti ad offendere lo stesso interesse protetto).
Se ad esempio si offende una persona attraverso numerose espressioni ingiuriose vi sono più reati di ingiuria o un'unica azione di ingiuria? La contestualità cioè la mancata scansione temporale rilevante tra una contumelia e l'altra fa sì che si possa parlare di un unico reato di ingiuria, se invece le contumelie sono espresse a rilevante distanza di tempo l'una dall'altra, nonostante vi sia l'identità del bene leso, si ha molteplicità di reati di ingiuria.
Più atti contestualmente offendono uno stesso bene giuridico. Il criterio per stabilire l'identità del bene giuridico è tratto dall'identità del soggetto passivo (es. se sparo vari colpi di pistola verso più persone si hanno omicidi plurimi, se commetto furto in un appartamento, nonostante i titolari del bene patrimoniale in oggetto siano diversi, il furto è unico).
Art 42 I comma c.p.: coscienza è volontà. Perchè la condotta del soggetto risulti penalmente rilevante occorre che l'azione sia commessa con volontà e coscienza cioè occorre che vi sia un minimum psichico di attribuibilità al soggetto tale da passare dal piano della materialità al piano della personalità psichica del soggetto.
La coscienza e volontà rappresenta la c.d. suitas.
La volontà consiste in un rapporto tra la mente e le idee, in un potere di impulso ed in un potere di inibizione. Va intesa come libertà non soggetta ad alcuna coartazione.
L'atto deve essere volontario in quanto libero. Non esiste volontà senza coscienza, mentre non è vero l'opposto perchè può esistere coscienza senza volontà.
Non esiste volizione senza cognizione atteso che la volontà implica consapevolezza. Si passa infatti dalla fase selettiva alla fase deliberativa. Nella propria mente l'uomo, tra diverse possibilità simultanee, sceglie una determinata possibilità e ne rigetta delle altre.
In base al finalismo soggettivo è possibile distinguere: azioni dolose e azioni colpose.
L'azione dolosa è caratterizzata da più atti unificati dal finalismo soggettivo, comincia con il primo atto che manifesta il processo decisionale e finisce quando l'azione è lasciata al dominio della causalità naturalistica e il soggetto non può più disvolere quello che ha voluto, né può più disfare ciò che già ha fatto.
L'azione colposa richiede un minimo di attribuibilità psichica, quel minimo di coscienza e volontà che serve per indicare come il soggetto poteva evitare l'inosservanza di una norma cautelare. Tale azione comincia molto prima dell'azione dolosa, al di là di tutti gli atti volitivi. L'unità di atti nell'azione colposa si ha solo da un punto di vista contenutistico oggettivo cioè quando questi atti rivelano l'offensività del bene tutelato dalla norma. L'azione colposa finisce quando il bene tutelato è stato leso.
Questa distinzione tra azione dolosa e colposa consente di distinguere gli atti impedibili dalla volontà (atti automatici e atti abituali) dagli atti non impedibili della volontà (atti istintivi e atti riflessi).
Atto automatico è ad esempio guidare l'automobile, atto abituale è quello di buttare per terra il mozzicone della sigaretta. Entrambi sono coscienti e volontari perchè sono impedibili dalla volontà.
Atto istintivo ad esempio è mettere un braccio davanti prima di cadere, atto riflesso è un gesto improvviso per una puntura di insetto. Entrambi non possono rientrare in una azione cosciente e volontaria.
In conclusione, gli atti coscienti e volontari per essere tali non devono essere sottoposti a nessuna forma di coazione da forza maggiore o da costringimento fisico.



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