Informazioni personali

La mia foto
MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

ENTRA NEL PORTALE GIURIDICO

ENTRA NEL PORTALE GIURIDICO
www.giuristiediritto.it

venerdì 1 luglio 2011

L'EVENTO: CONCEZIONE NATURALISTICA, CONCEZIONE GIURIDICA

Diritto penale- parte generale
Articoli e commenti

L'EVENTO: CONCEZIONE NATURALISTICA, CONCEZIONE GIURIDICA

a cura di MARIA SABINA LEMBO (avvocato nel foro di Potenza)

L'evento, secondo la definizione comune, è il risultato dell'azione assunto ad elemento della fattispecie.
L'evento sarà sempre un quid esterno alla condotta e, non può essere considerato evento giuridico penalmente rilevante qualsiasi quid esterno alla condotta, ma solo quello che viene assunto ad elemento della fattispecie.
Ad esempi,o nel reato di omicidio l'evento descritto è la morte dell'uomo, quello è il quid staccato dalla condotta assunta ad elemento della fattispecie. Nel reato di truffa l'evento descritto è l'ingiusto profitto per sé o per altri. Nelle lesioni colpose o dolose, la malattia è l'evento descritto come risultato dell'azione dolosa e colposa.
Quindi l'evento è il risultato della condotta, ma non qualsiasi risultato dato che la condotta può procurare una serie di risultati. Il risultato penalmente rilevante è quello assunto dalla fattispecie, da qui la definizione comune di evento come risultato della condotta assunto ad elemento della fattispecie.
Il codice non fornisce una definizione di evento, tuttavia riporta il termine “evento” negli articoli 40, 41,42,43,44,6.
L'evento non è assunto nella stessa maniera in tutte queste fattispecie.
In alcune, l'evento è l'elemento costitutivo della fattispecie cioè quell'elemento senza del quale il reato non può nemmeno sussistere.
L'evento aggravante aumenta la pena, determinando una maggiore gravità della fattispecie (esempio art 368 c.p.)
Un altro tipo di evento è l'evento condizionato, espresso nell'art 44 c.p. perchè esso subordina la punibilità del soggetto.
L'evento costitutivo della fattispecie è citato dagli art 40 e 41 c.p. in cui si allude ad evento da cui dipende l'esistenza del reato. Si recita: evento da cui dipende l'esistenza del reato ed evento conseguenza dell'azione e dell'omissione.
Un evento conseguenza di un'azione od omissione è solo l'evento naturalistico, pertanto ad esempio la morte dell'uomo che segue alla sua uccisione è un evento staccato dalla condotta del soggetto.
L'evento naturalistico è sempre un risultato della condotta cronologicamente staccato dalla condotta stessa.
Vi sono dei reati di pura azione in cui l'evento non è cronologicamente staccato dalla condotta (reati di falsa testimonianza , reati di violazione di domicilio, reato di ingiuria).
Nei reati omissivi è difficile trovare un evento naturalistico (manca anche la condotta).
Allora la concezione naturalistica dell'evento non regge dal momento che il codice parla di evento da cui dipende l'esistenza del reato.
Per concezione giuridica dell'evento si intende l'offesa o la lesione del bene tutelato. Con la formulazione di tale entità concettuale è possibile spiegare l'evento in una serie di reati.
Nel caso dell'omicidio, la morte può essere individuata nella cessazione di tutti i processi biologici dell'uomo (momento fisico, naturalistico dell'evento), l'omicidio consiste nella lesione al bene della vita dell'uomo (concezione giuridica).
La concezione giuridica serve soprattutto per i reati che tutelano beni giuridici astratti (ad es. il bene protetto dalla falsa testimoniana è il corretto formarsi della prova giudiziaria) al fine di individuare l'oggetto specifico di tutela.
Ci sono tuttavia delle critiche da muovere alla concezione giuridica dell'avento, atteso che essa si riconduce a un'entità concettuale. Collocandosi essa al di fuori della fisicità, potrebbe essere oggetto di un arbitrio interpretativo da parte del giudice.
L'evento lesivo combacia sempre con l'evento offensivo? No. Ad esempio nella frode in assicurazione mediante distruzione della cosa propria, la distruzione è l'evento naturalistico assunto ad elemento della fattispecie, mentre l'offesa ricade sul patrimonio dell'assicuratore.
Ci sono reati senza offesa? Si. Si tratta dei reati c.d. di pericolo presunto in cui la fattispecie è descritta in modo tale che il legislatore ha inserito la situazione tipica di pericolo già nella condotta tipica per cui non si richiede più al giudice un accertamento ulteriore della situazione di pericolo (es. art 440 c.p., art 437 c.p.). in sostanza in tali reati si verifica un tutela anticipata del bene penalmente rilevante.
Possono esistere reati senza bene giuridico?
L'individuazione del bene giuridico è facile quando c'è la titolarità del soggetto passivo. In genere l'identità del bene giuridico si commisura con l'identità del soggetto passivo. Laddove viene leso un bene con titolare ben preciso si hanno reati con un bene giuridico individuabile.
Vi sono reati che hanno come destinatari un numero indeterminato di persone e sono i beni collettivi.
Vi sono reati dove addirittura non esiste la vittima e questi sono i reati ambientali, i reati di sospetto (delitti ostacolo), reati scopo. Sono tutti reati in cui manca la presenza del bene giuridico.
Sia la concezione naturalistica sia la concezione giuridica non possono essere unilateralmente esaustive per una nozione di evento.
Occorre accogliere entrambi i criteri e contemperarli.
Il momento di fisicità deve essere sempre presente, ci vuole il momento fisico di individuazione del momento finale dell'azione. In sostanza l'evento è il momento finale dell'azione che ha realizzato la lesione del bene giuridico.
Ciò significa che seppure non abbiamo sempre un evento staccato dalla condotta assunto ad elemento della fattispecie, seppure abbiamo dei reati di pura condotta o reati di scopo occorre sempre che la fattispecie sia formulata in modo che sia tipicizzata la lesione del bene giuridico attraverso la descrizione delle modalità di condotta. In questo modo avviene la fusione tra concezione naturalistica e giuridica dell'evento.




Nessun commento:

Posta un commento