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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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domenica 18 settembre 2011

CONSIGLI AGLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA: COME STUDIARE

Come studiare

4 alleati...........4 amici:

  • codice
  • manuale
  • dizionario giuridico
  • dizionario lingua italiana

amore- passione atteggiamento psicologico propositivo ed entusiasmo

ponetevi questi interrogativi ogni volta che studiate un istituto:
- che cos'è....è la definizione espressa nella norma
  • a cosa serve? È la ratio legis....l'interesse tutelato il bene giuridico
  • come funziona? È la disciplina
  • quali sono i rapporti con istituti affini e quali sono le differenze con istituti diversi

dovete innanzitutto capire che la base è il codice
dovete partire dalle norme
dovete consultarlo in modo agevole e con cognizione di causa

solo dopo potete prendere in mano il manuale
il manuale commenta il codice, è un approfondimento suffragato da teorie dottrinali, molto spesso si concentra su tutte quelle dell'autore ecco perchè al limite sarebbe interessante acquistarne un'altro che le consideri tutte.

-Non studiate a memoria ed in modo nozionostico, dovete comprendere perfettamente ciò che leggete
-aiutatevi con i dizionari e fermatevi ogni volta che trovate termini nuovi: vedrete che vi approprierete di una miniera terminologica
-leggete le sentenze per esteso...
-guardate i siti giuridici

prendete in mano il codice e vedete come è strutturato

ad esempio il codice penale
si divide in 3 libri:
dei reati in generale...... corrispondente alla parte generale del dir penale
dei delitti in particolare.......puniti con reclusione e multa art 39 cp
delle contravvenzioni in particolare ...puniti con arresto e ammenda

il primo libro si divide in 7 titoli:
della legge penale
delle pene
del reato
della persona offesa
della modificazione applicaz ed esec pena
dell'estinzione reato e pena
delle sanzioni civili
delle misure di sicurezza

ciascun titolo si divide in capi
ogni capo si divide in sezioni
ogni sezione si divide in articoli
ogni articolo si divide in commi
il seconda comma è capoverso



giovedì 15 settembre 2011

L’ESAME DI DIRITTO PENALE-PARTE GENERALE

PREPARA L’ESAME DI DIRITTO PENALE –PARTE GENERALE CON GIURISTIEDIRITTO.IT
  • 30 video-lezioni su piattaforma e-learning a cura dell’avv. MARIA SABINA LEMBO del foro di Potenza (fondatore e responsabile giuridico del portale www.giuristiediritto.it)
  • 10 simulazioni prova esame con chiarimenti individualizzati su skype
  • alcune dispense in pdf
  • costo 250 euro + IVA
  • pagamento con postepay su 4023 6005 8584 4014

lunedì 11 luglio 2011

Le dodici regole morali di SANT'ALFONSO DEI LIGUORI




1. - Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscìenza e pel decoro.

2. - Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.

3. - Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta all'avvocato l'obbligo
della restituzione.
4. - Le cause dei clienti si devono trattare con quell’lmpegno con cui si trattano le cause proprie.

5. - E necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.

6. - La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

7. - L'avvocato deve implorare da Dio l'aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.

8. - Non é lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori a' suoi talenti, alle sue forze, e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.

9. - La giustizia e l'onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli, occhi.

10. -. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza, si carica dell'obbligazione di rifar tutti i danni al suo cliente.

11. - Nel difender le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.

12. - I requisiti di un avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.

giovedì 7 luglio 2011

diffamazione a mezzo stampa

CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 41551 del 29 ottobre 2009
(diffamazione a mezzo stampa)

OSSERVA
Con sentenza in data 21.11.2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di revisione presentata il 26.2.2008 da M.G. relativamente alla sentenza n. 1873/02 in data 12.7.2002 del Tribunale di Messina, confermata il 19.11.2004 dalla Corte di Appello di Messina, passata in giudicato il 12.12.2005, e lo ha in conseguenza assolto dal reato di diffamazione per mezzo della stampa per cui aveva riportato in precedenza condanna. Il M. era stato ritenuto colpevole, con la sentenza del 12.7.2002, della offesa alla reputazione di S.B., commessa in (omissis), per avere affermato in una conferenza stampa, riportata nell'articolo pubblicato sul quotidiano Gazzetta del Sud dal titolo " M.: accuse ordite dall'ulivo", fra le altre cose, che lo S., insieme a C.R. e ad P. I., aveva ordito una montagna di accuse che aveva portato in carcere il Presidente della Provincia M.G. e quindi era stato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Secondo la ricostruzione della sentenza in sede di revisione, S.B. aveva denunciato in data 16.10.1998 M. G., allora Presidente della Provincia - già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di corruzione e associazione a delinquere per i quali era stato indagato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia P.I., registrate dallo S. - per avere sostenuto in una conferenza stampa, poi ripresa sulla carta stampata, di essere stato vittima di un complotto, ordito ai suoi danni dalle sinistre, ed in particolare da C.R., candidato per la Presidenza della Provincia per l'Ulivo, dallo stesso S.B., ex consigliere provinciale, e dal collaboratore di giustizia P.I., i quali avevano costruito una montagna di accuse che lo avevano portato in carcere.
Il Tribunale di Messina aveva fondato il giudizio di responsabilità del M. sulla circostanza che le espressione utilizzate dall'imputato avevano una chiara ed univoca valenza diffamatoria ed erano offensive della reputazione dello S., in quanto travalicavano i limiti della continenza e l'imputato non aveva dato prova della verità dei fatti attribuiti al querelante, per cui non potevano ricondursi ad un legittimo diritto di critica, costituendo invece l'affermazione di un fatto disdicevole e non provato e non potevano neppure trovare giustificazione in un intento di difesa che non poteva spingersi fino all'accusa di altre persone estranee al processo.
Successivamente il M., con sentenza della Corte di Appello di Catania 11.4.2007, definitiva in data 31.10.2007, in totale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ragusa in data 22.7.2003, veniva assolto per insussistenza del fatto dai reati di associazione per delinquere e corruzione scaturiti dalle dichiarazioni del collaboratore P., registrate dallo S. e quindi presentava istanza 26.2.2008 di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a) e lett. c), per inconciliabilità dei fatti posti a base della sentenza di condanna oggetto di revisione con quelli stabiliti con la sentenza definitiva di assoluzione della Corte di Appello di Catania, nonchè per la novità della prova sopravvenuta, costituita dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, che aveva incidentalmente accertato la verità dei fatti affermati dal M. nell'intervista.
Alla revisione si opponeva lo S., che si costituiva parte civile anche nel giudizio di revisione, eccependo la mancanza di nesso causale tra la sentenza assolutoria, che era relativa soltanto ad alcuni dei delitti per i quali il M. era stato ripetutamente condannato e la diffamazione aggravata che restava tale, a prescindere dalla assoluzione, nonchè la mancanza del requisito della novità della prova in presenza di un elemento che era già stato esaminato nel processo per la diffamazione e che non poteva quindi essere oggetto ora di diversa valutazione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, esclusa la sussistenza di un conflitto di giudicati, ha accolto la richiesta di revisione sotto il profilo di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), ritenendo che la prova nuova - consistente nel giudicato della Corte di Appello di Catania, che aveva accertato la assoluta inaffidabilità del dichiarante P. il quale era riuscito ad intrufolarsi negli uffici provinciali spacciandosi per intermediario e procacciatore di appalti pubblici, ma, deluso nelle sue aspettative dal M., aveva poi coltivato un piano vendicativo nei confronti del M., sfociato nella chiamata in correità di quest'ultimo in relazione a comuni progetti di corrutela, smentiti però dalla mancata assegnazione di incarichi da parte del M. al P. - fosse idonea ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza di condanna per diffamazione poichè era rimasto altresì accertato che P., deluso dal M., aveva cercato soluzioni di ripiego incontrando gli avversari politici del M., S. e C. (che avevano registrato segretamente i colloqui intrattenuti con P.), che gli avevano fatto credere, senza che ciò fosse vero, di averlo denunciato, al solo fine di intimorirlo e di spingerlo alla denuncia nei confronti del M.. Da tali elementi la Corte di Appello di Reggio Calabria ha desunto che il M. non diceva il falso, o comunque era legittimamente convinto di non dirlo, durante la conferenza stampa, dal momento che la circostanza che le accuse provenissero dal P. e fossero state registrate dai suoi avversari politici C. e S., nel corso di reiterati incontri, potevano indurlo a ritenere che effettivamente essi fossero partecipi di un complotto ordito ai suoi danni per motivi di rivalità politica e non poteva neppure ritenersi che i toni usati dal M. esorbitassero dai limiti della continenza poichè nell'intervista aveva usato un linguaggio corretto e le sue accuse erano inserite, in modo pertinente, in un contesto teso a dimostrare la ingiustizia della sua detenzione carceraria che egli riteneva, a ragione, come emerso successivamente, conseguenza di accuse false; il che imponeva di ritenere insussistente, alla luce degli elementi di novità apportati dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, l'elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata a carico del M..
Contro la sentenza hanno presentato ricorso in data 4 aprile 2009 S. B. personalmente ed in data 6 aprile 2009 i suoi difensori nominati procuratori speciali, questi ultimi anche in ordine alla statuizioni civili derivanti dalla sentenza impugnata, chiedendo l'annullamento senza rinvio della detta sentenza e lamentando con due separati motivi:
- violazione dell'art. 631 c.p.p. e art. 630 c.p.p., lett. c):
erroneamente era stata ritenuta ammissibile la istanza di revisione basata sulla sentenza della Corte di Appello di Catania, valutata idonea a contrastare l'accusa, trattandosi al contrario di sentenza irrilevante ai fini di un proscioglimento del M. per il reato di diffamazione, poichè, anche se il P. era stato ritenuto in altra sede individuo non affidabile così da comportare la assoluzione del M. dai reati di associazione e di corruzione che si fondavano, per gran parte, su quelle accuse, ciò non era in grado di confutare la condanna del M. per il reato di diffamazione e non lo sarebbe stata neppure se avesse accertato la sussistenza di un vero e proprio complotto ai danni del M., poichè quest'ultimo era stato condannato per avere attribuito allo S. fatti e qualità disdicevoli (fra l'altro definendo lo S. unitamente ad altri, nel corso della conferenza stampa, "compagni di merenda", facente parte di una "brigata", coautore di un "patto leonino" a suo danno) che non avevano alcun rapporto con la inattendibilità del P., così superando il limite della continenza, il cui rispetto era sempre richiesto affinchè si potesse invocare la scriminante di cui all'art. 51 c.p.;
- inosservanza od erronea applicazione degli artt. 595 e 51 c.p., art. 21 Cost., nonchè manifesta illogicità della motivazione della sentenza: erroneamente era stata ritenuta sussistente la esimente dell'esercizio di un diritto lesivo della altrui reputazione in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza consolidata di legittimità ed in particolare in violazione dei principi della verità della notizia e del rigoroso controllo della attendibilità della fonte e della continenza, consistente nella correttezza della esposizione dei fatti in modo che siano vietate gratuite aggressioni dell'altrui reputazione; la verità era infatti cosa diversa dalla verosimiglianza dei fatti narrati ed era quella che risultava al momento in cui la notizia veniva diffusa (quando cioè il M. non aveva alcuna prova dell'assunto complotto e si trattava di soggettive supposizioni che andavano a ledere la reputazione dei suoi avversari politici) e non quella accertata successivamente e nella specie non accertata neppure successivamente poichè, se P. era inaffidabile, lo era su tutto e non soltanto quando accusava M.;
il limite della continenza non era stato rispettato poichè le dichiarazioni rese alla stampa e da questa riportate virgolettate (compagni di merende ed altro) avevano una univoca valenza diffamatoria e risultavano eccessive ed aggressive dell'interesse morale della persona, trascendendo in attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, sfera tutelata penalmente.
Con comunicazione pervenuta il 14.9.2008 S.B. personalmente ha rilevato di non avere ricevuto la comunicazione della fissazione dell'odierna udienza e che per sua volontà i difensori non sarebbero stati presenti in udienza.
All'odierna udienza si è presentato il solo Procuratore Generale presso questa Corte che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il rilievo in ordine alla mancata notificazione della fissazione dell'odierna udienza allo S. personalmente è inconferente poichè, a norma del combinato disposto di cui all'art. 610 c.p., comma 5 e art. 613 c.p.p., commi 2 e 4, che riguardano specificamente il giudizio di Cassazione, la parte personalmente ha diritto all'avviso solo se non assistita dal difensore di fiducia mentre nella specie la parte - comunque a conoscenza della precisa data dell'udienza indicata nella nota fatta pervenire dalla stessa in data 14.9.2009 - era rappresentata ed assistita da ben due difensori, Avvocato Salvatore Grande e Avvocato Gaetano Sano, entrambi del foro di Siracusa, nominati suoi difensori e procuratori speciali con mandato professionale e procura speciale in calce al ricorso depositato il 6 aprile 2009, che hanno ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Il ricorso, sottoscritto dai difensori dello S. e depositato il 6 aprile 2006, al contrario di quello inizialmente presentato dalla parte personalmente, è ammissibile poichè contiene il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire e proviene da avvocati iscritti all'albo speciale presso la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 25525 del 2008, rv. 240646; Cass. n. 5070 del 2006 rv. 233273).
Lo stesso è peraltro infondato e deve essere come tale rigettato.
La verità dei fatti affermati dal M. nell'intervista con riguardo alla tesi del complotto ordito ai suoi danni dai suoi avversari politici, fra cui S., è stata ritenuta accertata dalla sentenza impugnata, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, sulla base del giudicato penale della Corte di Appello di Catania dell'11.4.2007 che aveva assolto S. per totale insussistenza del fatto dai reati di associazione per delinquere e corruzione scaturiti dalle dichiarazioni del collaboratore P., che erano state registrate dallo S. al fine di costituire la prova a carico del suo antagonista M. il quale era stato sottoposto a misura cautelare in base a quelle registrazioni.
Si trattava di una prova sicuramente nuova in quanto integrata dai nuovi accertamenti svolti nel processo per associazione per delinquere e corruzione a carico dello S., che avevano portato alla sua assoluzione definitiva, non solo in termini di nuove valutazione, ma anche di nuovi fatti quali l'accertamento del piano vendicativo nei confronti del M. ordito dal P. ed agevolato dagli avversari politici del M. ( S. e C.) che avevano fatto credere a P., senza che ciò fosse vero, di averlo denunciato al solo fine di spingerlo alla denuncia contro il M..
La circostanza che, durante la conferenza stampa, unitamente alla esposizione della tesi del complotto (chiaramente emersa una volta che il M. era stato scarcerato, anche se accertata con sentenza definitiva anni dopo e di cui il M. poteva quindi parlare in quel momento in termini di certezza soggettiva, poi però diventata oggettiva e quindi "vera" in sede di accertamento giudiziale definitivo), il M. avesse aggiunto delle espressioni "pesanti" nei confronti de suoi accusatori (quali "compagni di merenda", "brigata" ecc.) non appare idoneo al superamento del limite della "continenza" (costituente, unitamente ai principi della pertinenza e della verità, le condizioni per l'esercizio legittimo dei diritti di critica e di cronaca) poichè il diritto di critica presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice di merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (v, Cass. sez. 5 n. 11950 del 2005, rv. 231711); come nel caso in esame in cui non appare manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito in ordine alla pertinenza delle espressioni adottate nel momento in cui il M. era stato appena scarcerato dopo avere subito un periodo di ingiusta detenzione e si trovava quindi in uno stato di agitazione che giustificava quelle espressioni sicuramente "pesanti", ma che non costituivano attacchi personali o gratuiti alla sfera morale dei soggetti, svincolati dalla situazione rappresentata, in quanto invece specificamente funzionali ad illustrare la tesi del complotto che presupponeva più soggetti (compagni o brigata) intenti ad attività illecite contro l'avversario politico.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali


mercoledì 6 luglio 2011

ingiuria della suocera

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 35874 del 16 settembre 2009
(ingiuria della suocera)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 dicembre 2008 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto D.B.L. responsabile dei reati di ingiuria e lesione volontaria in danno della moglie C.F.V.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il D. B. aveva pronunciato le espressioni "bocchinara, puttana, stronza", ritenute offensive per la C. anche se riferite alla di lei madre; aveva poi colpito la persona offesa con una testata alla bocca.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'art. 120 c.p., per essersi ritenuta la C. legittimata a querelarsi sebbene le parole offensive fossero state rivolte alla madre della persona offesa, non presente al fatto.
Col secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'esimente della provocazione.
Col terzo motivo denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie, con specifico riferimento alla deposizione del teste D.B.J., figlio delle parti.
In atti vi è una memoria della parte civile, con cui si contrastano le argomentazioni del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Manifestamente infondato è il primo motivo. La legittimazione della C. a presentare querela nei confronti del D.B. è derivata dalla sua qualità di persona offesa dal reato. Ed invero, per quanto gli epiteti e le volgari espressioni di disprezzo pronunciate dall'imputato nel rivolgersi alla C. si riferissero ad altro soggetto, e cioè alla madre di costei, non vi è dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice: il che inevitabilmente accade quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quella destinataria delle offese, traducendosi tale condotta in una mancanza, nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
L'inammissibilità del secondo motivo discende dal disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto la denunciata violazione dell'art. 599 c.p., comma 2 non era stata dedotta con i motivi di appello.
Il terzo motivo esula dal novero di quelli consentiti nel giudizio di cassazione.
Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a prestar fede alla versione dei fatti fornita dalla C.; a tal fine ha considerato che la veridicità della sua narrazione ha trovato conferma non soltanto nella prova documentale costituita dalla certificazione medica, ma anche nel fatto stesso che la persona offesa si sia immediatamente recata dai carabinieri per denunciare il fatto; e la stessa deposizione testimoniale del figlio Jacopo, nella quale quel giudice ha pur colto un tentativo di mettere in dubbio la volontarietà della lesione per non colpevolizzare il padre, ha tuttavia confermato a suo avviso l'obbiettività del gesto violento compiuto dal D.B., rendendo vieppiù credibile l'assunto della persona offesa, che già altre volte era stata colpita dal marito (ancora per ammissione del figlio).
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di accreditare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
Spetta alla parte civile, che è comparsa in udienza e ha presentato le conclusioni scritte, la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.200,00, comprensivi di onorari, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.

ingiuria e minaccia e rapporti con lo stato di provocazione

CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 34247 del 4 settembre 2009
(ingiuria e minaccia e rapporti con lo stato di provocazione)

IN FATTO
Con sentenza del 24.11.2008 il Giudice di Pace di Acri ha assolto C.E. dall'addebito di minacce in pregiudizio di M.M. ("... ti squarto") perchè il fatto non sussiste, con la formula dell'art. 530 cpv. cod. pen. e dall'accusa di ingiurie in danno della predetta M. ("brutta puttana") per avere agito in istato di provocazione ex art. 599 c.p., comma 2.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo - l'inosservanza della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione nel giudizio di inaffidabilità della voce della persona offesa, rapportato a quanto risultante dalla querela e quanto riferito dalla stessa, smentito da accertamenti; trascurando le dichiarazioni di altri testimoni, che confermarono l'episodio narrato dalla querelante ovvero richiamando circostanze non risultanti dagli atti; omettendo di motivare sulle ragioni di minor credibilità della testimone della minorenne C.E. V.; palesando in tal modo un atteggiamento di pregiudiziale avversione alla tesi di accusa, ecc; - la violazione della legge penale per avere ravvisato nel comportamento della M., che aveva "rubato il marito della propria figlia" una situazione descritta dall'art. 599 c.p., comma 2, ad esimente delle ingiurie.

IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo del ricorrente, dalla prosa talora oscura, è inammissibile perchè grandemente versato in fatto: la valutazione giudiziale delle risultanze probatorie è accompagnata da giustificazione sostanzialmente adeguata. Trattasi di vicenda dalle dimensioni modeste, animata da risalenti rancori, in cui l'improprio richiamo probatorio alle risultanze portate dalla querela (ed a fatti che sono estranei al portato probatorio versato al dibattimento) viene superato dalle puntuali notazioni sulla dubbia attendibilità della voce della persona offesa, attese le tensioni non sopite tra i protagonisti. Non è consentito al giudice di legittimità scendere ulteriormente nel vaglio della considerazione espressa sui risultati istruttori dal giudice di merito, quando lo sviluppo argomentativo fornisce sufficiente traccia del percorso logico seguito a sostegno del convincimento giudiziale.
Del pari infondato è il secondo mezzo.
Certamente la "sottrazione", resa con il consenso delle parti, del coniuge non può qualificarsi connotata da illiceità penale, essendo stato abrogato il reato di adulterio. Ma, del pari, è certo che al momento della separazione dei coniugi è possibile ravvisare profili di "addebito" e, dunque, suscettibili di valutazione critica: il rispetto dell'accordo sottostante al matrimonio e della dignità di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un preciso diritto a cui corrisponde responsabilità civile in capo al responsabile della relativa lesione. Come tale la condotta di chi cagiona la rottura del vincolo coniugale, così come la stessa infedeltà del coniuge, possono, a buon titolo, ritenersi presupposto della speciale esimente dell'art. 599 c.p. Esimente applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultima sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva.
Pertanto la decisione rispetta la corretta lettura normativa ed il ricorso risulta infondato e viene rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.