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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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domenica 18 settembre 2011

CONSIGLI AGLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA: COME STUDIARE

Come studiare

4 alleati...........4 amici:

  • codice
  • manuale
  • dizionario giuridico
  • dizionario lingua italiana

amore- passione atteggiamento psicologico propositivo ed entusiasmo

ponetevi questi interrogativi ogni volta che studiate un istituto:
- che cos'è....è la definizione espressa nella norma
  • a cosa serve? È la ratio legis....l'interesse tutelato il bene giuridico
  • come funziona? È la disciplina
  • quali sono i rapporti con istituti affini e quali sono le differenze con istituti diversi

dovete innanzitutto capire che la base è il codice
dovete partire dalle norme
dovete consultarlo in modo agevole e con cognizione di causa

solo dopo potete prendere in mano il manuale
il manuale commenta il codice, è un approfondimento suffragato da teorie dottrinali, molto spesso si concentra su tutte quelle dell'autore ecco perchè al limite sarebbe interessante acquistarne un'altro che le consideri tutte.

-Non studiate a memoria ed in modo nozionostico, dovete comprendere perfettamente ciò che leggete
-aiutatevi con i dizionari e fermatevi ogni volta che trovate termini nuovi: vedrete che vi approprierete di una miniera terminologica
-leggete le sentenze per esteso...
-guardate i siti giuridici

prendete in mano il codice e vedete come è strutturato

ad esempio il codice penale
si divide in 3 libri:
dei reati in generale...... corrispondente alla parte generale del dir penale
dei delitti in particolare.......puniti con reclusione e multa art 39 cp
delle contravvenzioni in particolare ...puniti con arresto e ammenda

il primo libro si divide in 7 titoli:
della legge penale
delle pene
del reato
della persona offesa
della modificazione applicaz ed esec pena
dell'estinzione reato e pena
delle sanzioni civili
delle misure di sicurezza

ciascun titolo si divide in capi
ogni capo si divide in sezioni
ogni sezione si divide in articoli
ogni articolo si divide in commi
il seconda comma è capoverso



venerdì 1 luglio 2011

RICORSO TRIBUTARIO, CONSORZIO di BONIFICA E CARTELLE DI PAGAMENTO

RICORSO TRIBUTARIO, CONSORZIO di BONIFICA E CARTELLE DI PAGAMENTO
a cura dell'avv. MARIA SABINA LEMBO

In caso di pagamento di tributi consortili, il contribuente riceve -da parte dell'Ente Creditore (nella fattispecie dal Consorzio di bonifica)- delle comunicazioni consistenti in primis nella notifica dell'avviso di pagamento e, nel caso in cui non venga versata la somma dovuta, nella notifica della c.d. cartella esattoriale (o di pagamento).
Tali tributi vengono iscritti a ruolo.
Il ruolo costituisce appunto l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute. Una volta formato il ruolo, esso viene trasmesso ai concessionari della riscossione in ragione della competenza territoriale degli stessi, in base al domicilio fiscale del contribuente. I concessionari attivano materialmente le procedure di riscossione.
La formazione dei ruoli consortili e la emissione della cartella di pagamento sono disciplinate dal D.P.R. 29 settembre n. 602 da ultimo modificata dal decreto legge n.106/2005 convertito con modifiche nella legge n. 15/2005.
Prima della cartella di pagamento è obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario. L'avviso di pagamento è, dunque, un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio di Bonifica e che consente agli utenti-debitori il pagamento dei contributi consortili risparmiando la somma di 5,56 euro che diversamente sarebbero dovuti per la notifica delle cartelle di pagamento. L’importo in esso riportato viene calcolato in base ai terreni ed ai fabbricati inseriti nell'archivio catastale del Consorzio e rappresenta il corrispettivo del lavoro che il Consorzio svolge sul territorio a utilità di tutti gli immobili ricadenti nel proprio comprensorio.
La cartella di pagamento, invece, viene notificata dal Concessionario della riscossione ai debitori iscritti a ruolo che non hanno provveduto entro il  termine di 60 giorni al pagamento dei contributi consortili. Se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla.
Cosa può fare il contribuente se ritiene che le somme indicate nella cartella non siano dovute all'Ente creditore?
Può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, contro il Consorzio di Bonifica e/o contro l'Agente di Riscossione (es. Equitalia) e costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi.
Il Contribuente che ha presentato un formale ricorso contro la cartella opportunamente ed in via preliminare può richiedere, nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, la sospensione della riscossione al fine di evitare che l'Agente della Riscossione, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica) attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero (ad es. fermo auto, ipoteca, pignoramento immobiliare) nei suoi confronti.
Occorre innanzitutto verificare se vi siano errori di procedura e di prescrizione.
Nel merito è possibile, nello specifico e di solito, contestare l'infondatezza dell'obbligazione contributiva e/o il difetto di motivazione.
In ordine alla fondatezza del tributo preteso è da dire che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia le spese di funzionamento di un Consorzio di bonifica che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri economici per la loro manutenzione di esercizio  possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto (Cass. S. U. 6/2/1984 n. 877, Cass. 8/7/1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996).
 La necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9857 del 14 ottobre 1996, la quale ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione.
L’ampia giurisprudenza interpretativa di legittimità emanata in tema di tributi consortili è molto rigorosa in tema di natura del beneficio che dev’essere apportato dalla bonifica.
Presupposto dell’obbligazione contributiva è, infatti, “il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica”. Tale  principio è stato, peraltro, accolto in numerosissime pronunce delle Commissioni Tributarie sia Provinciali che Regionali.
Il beneficio, infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, pronunciatasi il 30 maggio 2007, Commissione Tributaria provinciale di Lecce del 18 gennaio 2007, non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla salubrità dell’aria, dato che se così fosse l’obbligo del consorziato “assumerebbe i connotati di un' imposta speciale priva di base contributiva certa che la legge non ha inteso affidare all’accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica”; ma riguardare il fondo particolare o una pluralità di fondi particolari in correlazione a un diretto e specifico miglioramento fondiario di essi.
La richiesta del contributo da parte dei Consorzi di Bonifica deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant’altro programmato, senza trasformarsi in un’indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, contrariamente alla legge, tuttora vigente e non modificata.
In ordine al difetto di motivazione nell'atto impositivo che origina la controversia, occorre verificare se il Consorzio di Bonifica abbia o meno reso note le ragioni poste a fondamento della propria pretesa contributiva.
Il titolo deve specificare non solo i presupposti legali ma anche, e soprattutto, il concreto sviluppo del calcolo. La cartella di pagamento non può limitarsi a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
L’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo.
A proposito di onere probatorio spiega la Cassazione Civile con sentenza n. 26009 del 30 ottobre 2008 che “allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che disconosca il debito contestare specificamente la legittimità del procedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio in difetto di specifica contestazione, ferma restando la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7 del d.lgs n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.
Per esigere i contributi consortili previsti per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, il Consorzio è tenuto alla presentazione di un piano di ripartizione della spesa.

       Gli atti a carattere generale  emessi dal Consorzio sono la delimitazione del Comprensorio di Bonifica, la delimitazione dei Perimetri consortili, i Parametri di Contribuenza, Piano di classifica ed il Piano di riparto recante la suddivisione tra i proprietari degli immobili in ordine alle spese che il Consorzio ha sostenuto per le opere idrauliche.
      In sede di processo tributario va affermata la verificabilità, ma solo incidenter tantum e, quindi senza efficacia potenziale di giudicato, della legittimità degli atti generali presupposti, quando in ordine alla medesima questione non sia già stato adito il Tar, giudice naturale degli atti amministrativi.
        Per tale motivo la Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza del 13 luglio 2009 ha disapplicato, incidenter tantum, gli atti amministrativi generali presupposti della cartella esattoriale di pagamento in questione con conseguente annullamento della impugnata cartella esattoriale.


E' illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili dei consorzi di bonifica se emessa in assenza dei piani di contribuenza. Lo ha confermato con una recente pronuncia, depositata il 15.09.09, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez IV del 15 settembre 2009 accogliendo il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella esattoriale ingiungente il pagamento di tributi consortili mai versati.
     Specifica la Cassazione Civile Sezione Tributaria con sentenza del 15 gennaio 2009 n. 4513 che il perimetro di contribuenza di un Consorzio di bonifica non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell’area, posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefìci derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.
La delimitazione del perimetro di contribuenza è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica. La presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell’onere della prova, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza. L’obbligo della trascrizione riguarda i fondi compresi nel perimetro e non l’intero comprensorio.

L'EVENTO: CONCEZIONE NATURALISTICA, CONCEZIONE GIURIDICA

Diritto penale- parte generale
Articoli e commenti

L'EVENTO: CONCEZIONE NATURALISTICA, CONCEZIONE GIURIDICA

a cura di MARIA SABINA LEMBO (avvocato nel foro di Potenza)

L'evento, secondo la definizione comune, è il risultato dell'azione assunto ad elemento della fattispecie.
L'evento sarà sempre un quid esterno alla condotta e, non può essere considerato evento giuridico penalmente rilevante qualsiasi quid esterno alla condotta, ma solo quello che viene assunto ad elemento della fattispecie.
Ad esempi,o nel reato di omicidio l'evento descritto è la morte dell'uomo, quello è il quid staccato dalla condotta assunta ad elemento della fattispecie. Nel reato di truffa l'evento descritto è l'ingiusto profitto per sé o per altri. Nelle lesioni colpose o dolose, la malattia è l'evento descritto come risultato dell'azione dolosa e colposa.
Quindi l'evento è il risultato della condotta, ma non qualsiasi risultato dato che la condotta può procurare una serie di risultati. Il risultato penalmente rilevante è quello assunto dalla fattispecie, da qui la definizione comune di evento come risultato della condotta assunto ad elemento della fattispecie.
Il codice non fornisce una definizione di evento, tuttavia riporta il termine “evento” negli articoli 40, 41,42,43,44,6.
L'evento non è assunto nella stessa maniera in tutte queste fattispecie.
In alcune, l'evento è l'elemento costitutivo della fattispecie cioè quell'elemento senza del quale il reato non può nemmeno sussistere.
L'evento aggravante aumenta la pena, determinando una maggiore gravità della fattispecie (esempio art 368 c.p.)
Un altro tipo di evento è l'evento condizionato, espresso nell'art 44 c.p. perchè esso subordina la punibilità del soggetto.
L'evento costitutivo della fattispecie è citato dagli art 40 e 41 c.p. in cui si allude ad evento da cui dipende l'esistenza del reato. Si recita: evento da cui dipende l'esistenza del reato ed evento conseguenza dell'azione e dell'omissione.
Un evento conseguenza di un'azione od omissione è solo l'evento naturalistico, pertanto ad esempio la morte dell'uomo che segue alla sua uccisione è un evento staccato dalla condotta del soggetto.
L'evento naturalistico è sempre un risultato della condotta cronologicamente staccato dalla condotta stessa.
Vi sono dei reati di pura azione in cui l'evento non è cronologicamente staccato dalla condotta (reati di falsa testimonianza , reati di violazione di domicilio, reato di ingiuria).
Nei reati omissivi è difficile trovare un evento naturalistico (manca anche la condotta).
Allora la concezione naturalistica dell'evento non regge dal momento che il codice parla di evento da cui dipende l'esistenza del reato.
Per concezione giuridica dell'evento si intende l'offesa o la lesione del bene tutelato. Con la formulazione di tale entità concettuale è possibile spiegare l'evento in una serie di reati.
Nel caso dell'omicidio, la morte può essere individuata nella cessazione di tutti i processi biologici dell'uomo (momento fisico, naturalistico dell'evento), l'omicidio consiste nella lesione al bene della vita dell'uomo (concezione giuridica).
La concezione giuridica serve soprattutto per i reati che tutelano beni giuridici astratti (ad es. il bene protetto dalla falsa testimoniana è il corretto formarsi della prova giudiziaria) al fine di individuare l'oggetto specifico di tutela.
Ci sono tuttavia delle critiche da muovere alla concezione giuridica dell'avento, atteso che essa si riconduce a un'entità concettuale. Collocandosi essa al di fuori della fisicità, potrebbe essere oggetto di un arbitrio interpretativo da parte del giudice.
L'evento lesivo combacia sempre con l'evento offensivo? No. Ad esempio nella frode in assicurazione mediante distruzione della cosa propria, la distruzione è l'evento naturalistico assunto ad elemento della fattispecie, mentre l'offesa ricade sul patrimonio dell'assicuratore.
Ci sono reati senza offesa? Si. Si tratta dei reati c.d. di pericolo presunto in cui la fattispecie è descritta in modo tale che il legislatore ha inserito la situazione tipica di pericolo già nella condotta tipica per cui non si richiede più al giudice un accertamento ulteriore della situazione di pericolo (es. art 440 c.p., art 437 c.p.). in sostanza in tali reati si verifica un tutela anticipata del bene penalmente rilevante.
Possono esistere reati senza bene giuridico?
L'individuazione del bene giuridico è facile quando c'è la titolarità del soggetto passivo. In genere l'identità del bene giuridico si commisura con l'identità del soggetto passivo. Laddove viene leso un bene con titolare ben preciso si hanno reati con un bene giuridico individuabile.
Vi sono reati che hanno come destinatari un numero indeterminato di persone e sono i beni collettivi.
Vi sono reati dove addirittura non esiste la vittima e questi sono i reati ambientali, i reati di sospetto (delitti ostacolo), reati scopo. Sono tutti reati in cui manca la presenza del bene giuridico.
Sia la concezione naturalistica sia la concezione giuridica non possono essere unilateralmente esaustive per una nozione di evento.
Occorre accogliere entrambi i criteri e contemperarli.
Il momento di fisicità deve essere sempre presente, ci vuole il momento fisico di individuazione del momento finale dell'azione. In sostanza l'evento è il momento finale dell'azione che ha realizzato la lesione del bene giuridico.
Ciò significa che seppure non abbiamo sempre un evento staccato dalla condotta assunto ad elemento della fattispecie, seppure abbiamo dei reati di pura condotta o reati di scopo occorre sempre che la fattispecie sia formulata in modo che sia tipicizzata la lesione del bene giuridico attraverso la descrizione delle modalità di condotta. In questo modo avviene la fusione tra concezione naturalistica e giuridica dell'evento.




L'AZIONE.

Diritto penale- parte generale
Articoli e commenti

L'AZIONE.
 FATTISPECIE A FORMA LIBERA, A FORMA ORIENTATA, AZIONI DOLOSE E COLPOSE, SUITAS, ATTI AUTOMATICI, ABITUALI, ISTINTIVI, RIFLESSI.

a cura di MARIA SABINA LEMBO (avvocato nel foro di Potenza)

La nozione più lata di azione è quella di comportamento attivo umano. L'azione è il fulcro, il baricentro del reato tant'è che senza azione il reato non può esistere.
Consideriamo ad esempio gli artt 575, 624 e 640 del codice penale.
Ebbene l'art 575 c.p.  “chiunque cagiona la morte di un uomo...” non descrive la condotta. È importante solo quella condotta che abbia verificato causalmente la morte di un uomo. In sostanza non interessano le modalità, ma solo che la condotta sia causale rispetto all'evento morte. Questa fattispecie si dice a forma libera o causalmente orientata perchè il legislatore non individua la condotta, tuttavia la condotta è indispensabile.
L'art 624 c.p. “chiunque si impossessa della cosa altrui sottraendola a chi la detiene ...” è un reato parzialmente vincolato perchè la fattispecie descrive l'azione la quale consiste nell'impossessamento e nella sottrazione di cosa altrui. La sottrazione si può fare in tanti modi ed il codice non specifica come, ecco perchè si tratta di una fattispecie a forma parzialmente vincolata.
L'art 640 c.p.” chiunque mediante artifici o raggiri induce taluno in errore...” è una fattispecie totalmente vincolata perchè descrive la condotta in tutte le sue fasi (artifici e raggiri).
In tutte e tre le fattispecie illustrate siamo di fronte ad un comportamento umano attivo sensoriale che si manifesta fuori della psiche umana.
È opportuno ricordare che il diritto penale richiede la manifestazione esterna della volontà in quanto non è un diritto penale dell'intenzione.
I requisiti perchè si abbia un'azione rilevante dal punto di vista penale sono l'univocità e l'idoneità.
L'univocità è data dal finalismo oggettivo dell'azione. L'idoneità è la capacità dell'azione alla lesione del bene tutelato dalla norma.
Esistono reati senza azione?
Gli articoli 707e 708 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) sembrano delineare ipotesi di reato senza azione.
Entrambe le norme sono state oggetto di questioni di legittimità costituzionale  perchè si ritiene che siano dei reati di sospetto dove non viene incriminata una condotta positiva o nemmeno negativa, ma lo stato individuale del soggetto cioè lo “stato di possesso”.
Si pone il problema dell'unicità o della pluralità dell'azione. Quando parliamo di unità di azione?
Più atti costituiscono un'unità di azione quando sono uniti  secondo i caratteri della contestualità e della idoneità lesiva di un unico bene tutelato (idoneità dei diversi atti ad offendere lo stesso interesse protetto).
Se ad esempio si offende una persona attraverso numerose espressioni ingiuriose vi sono più reati di ingiuria o un'unica azione di ingiuria? La contestualità cioè la mancata scansione temporale rilevante tra una contumelia e l'altra fa sì che si possa parlare di un unico reato di ingiuria, se invece le contumelie sono espresse a rilevante distanza di tempo l'una dall'altra, nonostante vi sia l'identità del bene leso, si ha molteplicità di reati di ingiuria.
Più atti contestualmente offendono uno stesso bene giuridico. Il criterio per stabilire l'identità del bene giuridico è tratto dall'identità del soggetto passivo (es. se sparo vari colpi di pistola verso più persone si hanno omicidi plurimi, se commetto furto in un appartamento, nonostante i titolari del bene patrimoniale in oggetto siano diversi, il furto è unico).
Art 42 I comma c.p.: coscienza è volontà. Perchè la condotta del soggetto risulti penalmente rilevante occorre che l'azione sia commessa con volontà e coscienza cioè occorre che vi sia un minimum psichico di attribuibilità al soggetto tale da passare dal piano della materialità al piano della personalità psichica del soggetto.
La coscienza e volontà rappresenta la c.d. suitas.
La volontà consiste in un rapporto tra la mente e le idee, in un potere di impulso ed in un potere di inibizione. Va intesa come libertà non soggetta ad alcuna coartazione.
L'atto deve essere volontario in quanto libero. Non esiste volontà senza coscienza, mentre non è vero l'opposto perchè può esistere coscienza senza volontà.
Non esiste volizione senza cognizione atteso che la volontà implica consapevolezza. Si passa infatti dalla fase selettiva alla fase deliberativa. Nella propria mente l'uomo, tra diverse possibilità simultanee, sceglie una determinata possibilità e ne rigetta delle altre.
In base al finalismo soggettivo è possibile distinguere: azioni dolose e azioni colpose.
L'azione dolosa è caratterizzata da più atti unificati dal finalismo soggettivo, comincia con il primo atto che manifesta il processo decisionale e finisce quando l'azione è lasciata al dominio della causalità naturalistica e il soggetto non può più disvolere quello che ha voluto, né può più disfare ciò che già ha fatto.
L'azione colposa richiede un minimo di attribuibilità psichica, quel minimo di coscienza e volontà che serve per indicare come il soggetto poteva evitare l'inosservanza di una norma cautelare. Tale azione comincia molto prima dell'azione dolosa, al di là di tutti gli atti volitivi. L'unità di atti nell'azione colposa si ha solo da un punto di vista contenutistico oggettivo cioè quando questi atti rivelano l'offensività del bene tutelato dalla norma. L'azione colposa finisce quando il bene tutelato è stato leso.
Questa distinzione tra azione dolosa e colposa consente di distinguere gli atti impedibili dalla volontà (atti automatici e atti abituali) dagli atti non impedibili della volontà (atti istintivi e atti riflessi).
Atto automatico è ad esempio guidare l'automobile, atto abituale è quello di buttare per terra il mozzicone della sigaretta. Entrambi sono coscienti e volontari perchè sono impedibili dalla volontà.
Atto istintivo ad esempio è mettere un braccio davanti prima di cadere, atto riflesso è un gesto improvviso per una puntura di insetto. Entrambi non possono rientrare in una azione cosciente e volontaria.
In conclusione, gli atti coscienti e volontari per essere tali non devono essere sottoposti a nessuna forma di coazione da forza maggiore o da costringimento fisico.



mercoledì 25 maggio 2011

IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA'

IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA'

a cura dell' Avv. MARIA SABINA LEMBO

Occorre premettere, innanzitutto, che l'imputabilità e la colpevolezza operano su piani diversi ed esprimono concetti diversi atteso che il fatto del non imputabile è un fatto tipico, antigiuridico ma non colpevole.
Allo stesso modo l'imputabilità e la capacità di intendere e di volere sono concetti identificabili, ma non perfettamente sovrapponibili. Non vi è piena rispondenza tra capacità naturale e assoggettabilità alla pena in quanto, ad esempio, può rispondere del reato anche chi al momento della commissione del fatto era incapace per aver con dolo o colpa procuratosi tale stato.
L'imputabilità è uno status ovvero un modo d'essere dell'individuo che deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato.
Per capacità di intendere si fa riferimento alla capacità di comprendere il significato del proprio comportamento (momento intellettivo).
Per capacità di volere si intende la capacità di determinare liberamente il proprio comportamento (momento volitivo).
La capacità di intendere e di volere deve essere valutata in stretta relazione al singolo fatto concreto commesso e al tempo in cui esso è stato commesso.
In caso di dubbio sulla capacità di intendere e di volere, il giudice, qualora non lo risolva, deve pronunciare sentenza di assoluzione, così come prevede espressamente l'art 530 c.p.p.
Diventa fondamentale determinare il concetto di infermità e verificare se debba intendersi esclusivamente un'anomalia da un punto di vista organico o se invece possa anche parlarsi di anomalia psico-patologica e quindi non sia necessario sussumere il concetto di anomalia psichica nel novero delle rigide e predeterminate categorie nosografiche.
Nello specifico, a fronte di un orientamento restrittivo (risalente e consistente) volto a considerare rilevanti solo le malattie mentali in senso stretto ovvero le gravi psicosi acute e croniche accertate clinicamente e le insufficienze cerebrali originarie o sopravvenute di carattare organico o anatomico (Cass. pen. n.16940/2004) si è sviluppato un orientamento minoritario che ritiene che il concetto di infermità recepito dal codice penale sia più ampio di quello di malattia e che quindi vi possono essere soggetti incapaci di intendere e volere, seppure non malati in senso stretto. In sostanza vi potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità (Cass. pen. n.1953/2003).
Sul punto ha fatto finalmente chiarezza la sentenza delle Sezioni Unite del 25 gennaio 2005 n. 9163. Secondo i Giudici di Legittimità «non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo».
La sentenza de quo si è pronunciata optando per una nozione di “infermità”, di cui agli artt. 88 e 89 c.p., tale da abbracciare anche i disturbi della personalità, sempre che essi siano di intensità idonea ad influire sulla capacità di intendere e volere, nonché abbiano determinato il soggetto alla commissione del reato. Motiva la sentenza che “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa”.
Non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
Cosa sono i disturbi della personalità? A proposito di disturbi della personalità si esprime il più diffuso manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM, secondo cui i disturbi della personalità comprendono il disturbo paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello antisociale, quello bordeline, quello istrionico, quello narcisistico ecc..
Il DSM per tutte le altre ipotesi rimanda anche ad una categoria residua, quella del “disturbo di personalità non altrimenti specificato”, nella quale andrebbero ricondotte le alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per poter rientrare nella categoria dei disturbi della personalità.
Tali disturbi rientrano, sostanzialmente, nella ampia categoria delle psicopatie, da tenere ben distinta con quella delle psicosi.
La psicosi consiste, infatti, in una vera malattia, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, la psicopatia si concreta in una mera anomalia del carattere , non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà.
La Cassazione ha però ancorato il giudizio sull’esclusione dell’imputabilità derivante da vizio di mente a due presupposti: 1) gravità, rilevanza e consistenza dei disturbi della personalità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere; 2) nesso eziologico tra distrurbo mentale e fatto criminoso che dovrà accertare il giudice.
Secondo la successiva sentenza n. 16574 del 2005 della Cassazione Penale : “ai disturbi della personalità può esssere attribuita un'attitudine a proporsi come causa idonea ad escludere o a scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del soggetto agente; principio che si pone in perfetta consonanza col disposto dell’articolo 85 Codice penale e con l'orientamento costituzionale.
I disturbi della personalità devono però essere di consistenza, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere; essi, infatti, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle malattie mentali possono costituire infermità anche transeunte, ai fini degli articoli 8 e 89 del Codice penale, ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare totalmente o grandemente la capacità di intendere e volere”.
L'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite ha trovato conferma in un ulteriore più recente asserto n. 8282 del 2006 in cui i giudici di legittimità affermano che il disturbo antisociale della personalità può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere e di volere.