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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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venerdì 1 luglio 2011

PARERE PENALE. VILIPENDIO DI CADAVERE

PARERE
VILIPENDIO DI CADAVERE
a cura dell'avv. MARIA SABINA LEMBo del foro di POTENZA


Tizio, deceduto nel 1965, era stato sepolto in una tomba sotterranea appartenente a parenti.
Nel 2006 Mevia, comproprietaria della tomba, telefona a Sempronia avvisandola che il proprio marito Filano è deceduto e che quindi occorre togliere dalla tomba il cadavere del fratello Tizio per fare posto al nuovo defunto.
Nel cimitero, oltre i parenti del defunto, sono presenti l’impresario di pompe funebri, il custode del cimitero  ed un dipendente comunale.
Per fare spazio nella tomba, si rende necessario trasferire il cadavere di Tizio dalla bara originaria in una più piccola di zinco, che già era stata portata sul posto dall’impresario di pompe funebri.
Aperta la bara, emerge però che il cadavere è intatto e mummificato.
Si decide quindi di procedere al suo spezzettamento mediante taglio delle articolazioni con uno strumento e quindi al suo inserimento nella bara più piccola.
L'operazione viene materialmente compiuta dal custode e dal dipendente comunale.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla pietà verso i defunti, in qualità di legale del custode e del dipendente comunale, rediga parere motivato.


BREVI CENNI TEORICI
        Gli artt. 410-413 c.p.tutelano il sentimento di pietà verso i defunti che viene offeso da comportamenti rivolti contro il cadavere del defunto o contro le sue ceneri (oggetto di un culto pietoso e laico, e di conservazione attenta e rispettosa).
         Tali norme incriminatrici non tendono alla tutela della salute pubblica, né tutelano i cadaveri e le ceneri in sé, come possibili soggetti di diritti o di altri legittimi interessi, ma in quanto riflettono un settore della sfera sentimentale dei membri della comunità, indipendentemente dalla loro eventuale appartenenza ad una confessione religiosa. La tutela, infatti, è sganciata da connotazioni di ordine religioso.
         Si parla correttamente di culto dei morti, non di culto della salma, la quale costituisce solo strumento, non oggetto della tutela penale.
         Esso si estrinseca in un sentimento di affetto, pietà, dolore, venerazione e rispetto verso i defunti, i loro corpi, e i luoghi che li conservano.
            Elemento comune ai reati previsti dagli artt. 410 e ss. è il concetto di cadavere, con il quale si fa riferimento alla spoglia umana inanimata, ovvero al corpo umano che abbia subito la compromissione irreversibile delle essenziali funzioni degli organi.
         Presupposto del concetto di cadavere consiste nel previo verificarsi della morte.
         Per la determinazione del momento della morte di una persona che abbia vissuto, rilevante per considerarne il corpo quale cadavere, l'art. 1 legge 578/1993 ha identificato la morte con "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo", non facendo definitivamente più riferimento alla cessazione del battito cardiaco o della respirazione, che possono servire tuttavia come strumenti di accertamento della morte (art. 2 l. 578/1993).
          E' controverso, invece, se ulteriore presupposto affinché possa parlarsi di cadavere ai sensi degli artt. 410 e ss. sia la vita, qualunque durata essa abbia avuto, il che ha grande rilevanza per determinare la possibilità di tutelare penalmente, ai sensi degli articoli in esame, il corpo del feto giunto a completo sviluppo ma nato morto, nonché il feto immaturo espulso privo di vita dal corpo della madre. Secondo la dottrina rientra nella nozione di cadavere il corpo del nato morto, ma non il feto immaturo.
         Ceneri sono quelle risultanti sia dalla combustione del corpo umano o da cremazione autorizzata, sia da vivi-combustione di una persona per causa accidentale o delittuosa, sia per il dissolvimento dello scheletro.
            Il vilipendio di cadavere ex art 410 c.p. consiste nell'esercizio di atti di vilipendio, cioè di atti di disprezzo sopra un cadavere o sulle sue ceneri.
         Occorrono veri e propri atti sul cadavere, per cui non sono sufficienti semplici espressioni verbali o gesti vilipendiosi rivolti al cadavere.
         Rientrano tra gli atti di vilipendio i calci, gli sputi al cadavere, gli atti corporali sul cadavere, la mutilazione e il deturpamento.
         Non è necessario che l'atto di vilipendio si verifichi nel compimento di un'attività illecita. Può costituire vilipendio sia una esumazione parziale, vietata da disposizioni regolamentari, che qualsiasi manipolazione dei resti umani attuata con modalità vilipendiose non necessarie all'espletamento dell'attività lecita cui era eventualmente finalizzata.
         Si è posto il quesito se l'art. 410 sia applicabile alle condotte di espianto da cadavere di organi o tessuti.
         Difficile - ma non da escludere - sembra anche parlare di vilipendio in relazione ad atti di autopsia a scopo giudiziario, ove compiuti secondo modalità rispettose non idonee ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti.
         E' generalmente riconosciuto che non occorre che l'atto cada direttamente sopra il cadavere o sulle sue ceneri, bastando che esso cada mediatamente su di essi, attraverso la bara o l'urna nelle quali il cadavere o le ceneri siano state poste, e purché il cadavere o le ceneri ne risentano qualche effetto. Se invece l'atto di vilipendio si manifesta esclusivamente sul sepolcro o sull'urna (per es. uno sputo sulla tomba), si rientrerà eventualmente nella fattispecie di cui all'art. 408.
         Per questo reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta di vilipendio.
         La giurisprudenza, inoltre, esclude la necessità della presenza dell'intenzione di vilipendere, ingiuriare o di altro fine illecito.
         La competenza è del Tribunale monocratico ed il reato è procedibile di ufficio.

MOTIVAZIONE
        Nel caso di specie, le operazioni di traslazione della salma hanno dato luogo a più violazioni delle norme concernenti le estumulazioni e le esumazioni straordinarie di cadaveri, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
         Tali norme, tra l'altro, prevedono che la relativa istanza debba essere effettuata al Sindaco, per il tramite del Direttore del cimitero, nonchè alla ASL competente, che sia stata rilasciata la autorizzazione del Sindaco e che vi sia la presenza del coordinatore sanitario della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia (D.P.R. n. 285 del 1990, artt. 83, 86, 88, 89).
            Non è chiaro se nel caso de quo vi era stata o meno la autorizzazione del Sindaco, mentre non risulta esservi stata nè l'istanza alla ASL competente, nè comunque la presenza del Coordinatore sanitario durante le operazioni.
         Ad assicurare il rispetto di tali regole procedurali sono tenuti in primo luogo proprio il custode del cimitero  ed il suo coadiutore dipendente Comunale, i quali hanno quindi il preciso obbligo di interrompere ogni operazione dopo avere constatato che il feretro non si è completamente mineralizzato.
              Viene infatti a questo proposito in rilievo l'art. 87 del citato regolamento di polizia mortuaria, il quale dispone espressamente, al comma 1, che "è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione" ed, al comma 2, che "il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 c.p."
         Proprio in ragione delle loro mansioni e delle loro qualifiche professionali, avrebbero dovuto sapere che una salma intatta deve essere seppellita nuovamente (o, meglio, inumata negli appositi campi), e non può certo essere ridotta o mutilata al fine di consentire il deposito dei resti all'interno di un contenitore di dimensioni inferiori a quelle della cassa ove il cadavere era stato conservato all'atto della sepoltura.
         In capo al custode e al dipendente Comunale grava un preciso obbligo non solo di impedire operazioni sul cadavere tendenti a ridurne le dimensioni, ma anche di farne denuncia alla Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, ai sensi dell'art. 87, comma 2, cit..
         Per pacifica giurisprudenza, ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410 cod. pen., nel caso di mutuazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutuazione, essendo il vilipendio insito in questo atto, così da doversi considerare ultronea la indagine sull'intenzione di vilipendere.
         Aderendo alla sentenza n. 16569/2007 della Terza sezione della Cassazione Penale, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'elemento materiale del reato di vilipendio di cadavere mediante mutilazione - previsto dall'art. 410 c.p., comma 2 - dal momento che risulta accertato che i resti del defunto Tizio sono intatti, talchè è stato necessario ridurli addirittura mediante l'utilizzo di un seghetto.
         La punibilità si può escludere  soltanto quando si sia agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in modo tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica delle condizioni del cadavere.


SOLUZIONE
         Il dipendente comunale ed il custode dovranno rispondere del reato di vilipendio di cadavere ex art 410 c.p.

GIURISPRUDENZA RISOLUTIVA:
Cass. penale, sez. III,  n. 16569/2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.V. e M.P. vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 410 cod. pen. per avere commesso atti di vilipendio mediante mutilazione sopra il cadavere di B.S., disarticolandone gli arti con una taglierina e piegandone il bacino sul tronco al fine di inserirlo in un contenitore di misura inferiore rispetto a quello in cui era prima contenuto.
In sostanza, il giudice del merito ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Il cadavere di B.S., deceduto nel (OMISSIS), era stato sepolto in una tomba sotterranea appartenente a parenti. L'8 agosto 2000, S.R., comproprietaria della tomba, aveva telefonato a B.N., avvisandola che il proprio marito C.G. era deceduto e che quindi occorreva togliere dalla tomba il cadavere del fratello B. S. per fare posto al nuovo defunto. La B. si recò al cimitero dove, oltre i parenti del C., erano presenti il V., impresario di pompe funebri, R.A., custode del cimitero (giudicato separatamente) ed il M., dipendente comunale. Per fare spazio nella tomba, si prospettò quindi la necessità di trasferire il cadavere del B. dalla bara originaria in una più piccola di zinco, che già era stata portata sul posto dal V.. Aperta la bara, si constatò però che il cadavere del B. era intatto e mummificato. Si decise quindi di procedere al suo spezzettamento mediante taglio delle articolazioni con uno strumento e quindi al suo inserimento nella bara più piccola. L'operazione fu materialmente compiuta dal R. e dal M..
Il giudice del tribunale di Marsala, con sentenza del 12 maggio 2005, assolse il V. per non avere commesso il fatto ed il M. per non aver commesso il fatto e comunque perchè il fatto non costituisce reato.
Osservò il giudice: - che non vi era prova che il V. avesse partecipato alle operazioni materiali di riduzione del cadavere e che avesse diretto le operazioni, potendo quindi ritenersi che egli si fosse limitato a fornire la cassetta di zinco dove trasferire i resti del B.; - che non vi era prova che la B.N. avesse protestato e si fosse opposta allo smembramento del cadavere del fratello, sicchè poteva presumersi che vi avesse acconsentito; - che, vi era la prova che il M., insieme al R., aveva effettivamente smembrato il cadavere, ma era però probabile egli avesse agito con il consenso della B. e quindi nel ragionevole convincimento putativo che non vi fossero opposizioni alla riduzione del cadavere; - che comunque il vilipendio consiste nel fatto cosciente e volontario di chi intende esternare il proprio dispregio su cose o persone, e pertanto nella specie non vi era stato vilipendio in questo senso, dato che la riduzione del cadavere era avvenuta, dopo oltre trent'anni, al fine di fare spazio nella tomba della famiglia S. per ospitarvi il nuovo defunto.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 285 del 1990, art. 83 e segg. e dell'art. 110 cod. pen.. Lamenta che la sentenza impugnata ha violato le norme del regolamento di polizia mortuaria:
E' infatti provato che le operazioni di traslazione della salma erano avvenute in dispregio di dette norme e della procedura da esse imposta (mancata richiesta al sindaco ed all'AUSL competente; mancata presenza del medico legale). E' quindi indubbia la responsabilità del M. che, quale incaricato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero, avrebbe dovuto fermare ogni operazione dopo a-ver constatato che il feretro non si era completamente mineralizzato e che, in ragione delle sue funzioni, non poteva non sapere che il regolamento vieta espressamente di eseguire operazioni come quelle compiute, tanto che gli imponeva anche il dovere di fare denuncia alla A.G. nel caso in cui terzi avessero eseguito mutilazioni di cadavere volte alla loro riduzione. Tutto ciò dimostra anche la responsabilità del V. in via autonoma, a prescindere dal concorso nel reato commesso da altri. Il V., infatti, effettuò l'esumazione con la sua organizzazione, presiedette le operazioni, fornì la cassetta di zinco dove fu ridotto il cadavere, mentre, nella sua qualità di incaricato di un pubblico servizio, avrebbe dovuto richiedere la presenza del coordinatore sanitario, in assenza del quale non avrebbe potuto proseguire le operazioni, ed aveva comunque l'obbligo giuridico di impedire l'evento. In ogni caso il V., con una serie di azioni ed omissioni di rilevante gravità, ha contribuito notevolmente alla condotta degli altri, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello ideologico. I fatti integrano il reato contestato perchè l'agente, per non essere punibile sotto il profilo psicologico, deve avere agito nel rispetto delle regole ed in maniera tale da non compiere nessuna attività sul feretro, in quanto ogni manipolazione che tenda ad una modifica dello status attuale del cadavere integra il reato di vilipendio.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 cod. pen.;
travisamento del fatto. Osserva che il consenso della sig.ra B. (quand'anche vi fosse stato) era irrilevante perchè nè essa nè altri soggetti avrebbero potuto acconsentire alla riduzione del cadavere, trattandosi di diritti di natura pubblicistica indisponibili da parte dei privati. In ogni caso, dalla istruttoria dibattimentale non era in alcun modo riscontrabile un consenso prestato dalla parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perspicuo e puntuale ricorso del pubblico ministero di Marsala è pienamente fondato e va, quindi, accolto, in quanto effettivamente la sentenza impugnata è affetta da diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
Innanzitutto, invero, il giudice del merito ha omesso di tenere conto, nella valutazione delle condotte poste in essere dagli imputati, che le stesse, così come ritenute dalla sentenza impugnata, e le operazioni di traslazione della salma avevano dato luogo a più violazioni delle norme concernenti le estumulazioni e le esumazioni straordinarie di cadaveri, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Tali norme, tra l'altro, prevedono che la relativa istanza debba essere effettuata al sindaco, per il tramite del direttore del cimitero, nonchè alla AUSL competente, che sia stata rilasciata la autorizzazione del sindaco e che vi sia la presenza del coordinatore sanitario della AUSL e dell'incaricato del servizio di custodia (D.P.R. n. 285 del 1990, artt. 83, 86, 88, 89). Ora, come eccepisce il ricorrente, non è chiaro se nella specie vi era stata o meno la autorizzazione del sindaco, mentre dalla sentenza impugnata non risulta esservi stata nè l'istanza alla AUSL competente, nè comunque la presenza del coordinatore sanitario durante le operazioni. Va inoltre considerato che ad assicurare il rispetto di tali regole procedurali erano tenuti in primo luogo proprio il custode del cimitero, R.A., ed il suo coadiutore, M.P., i quali avevano quindi il preciso obbligo di interrompere ogni operazione dopo avere constatato che il feretro non si era completamente mineralizzato.
Viene infatti a questo proposito in rilievo l'art. 87 del citato regolamento di polizia mortuaria, il quale dispone espressamente, al comma 1, che "è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione" ed, al comma 2, che "il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare alla autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 c.p.". Esattamente il pubblico ministero ricorrente osserva che gli imputati, proprio in ragione delle loro mansioni e delle loro qualifiche professionali, avrebbero dovuto sapere che una salma intatta avrebbe dovuto essere seppellita nuovamente (o, meglio, inumata negli appositi campi), e non poteva certo essere ridotta o mutilata al fine di consentire il deposito dei resti all'interno di un contenitore di dimensioni inferiori a quelle della cassa ove il cadavere era stato conservato all'atto della sepoltura. Vi ostava, infatti, il precetto posto dal citato art. 87, comma 1, che fa espresso divieto di eseguire sulle salme operazioni dirette a ridurne le dimensioni al fine di consentire l'utilizzazione di contenitori di dimensioni inferiori a quelle del feretro tumulato.
Come ricorda il pubblico ministero ricorrente, è opinione condivisa che tale divieto non abbia più ragion d'essere soltanto nei casi di avanzata decomposizione del cadavere, laddove la riduzione del corpo è opera del tempo e non dell'uomo, mentre la raccolta dei resti mineralizzati è consentita solamente previo parere del coordinatore sanitario che deve stilare una apposita relazione.
Esattamente quindi il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha omesso di valutare la sussistenza, in capo al R. ed al M., di un preciso obbligo non solo di impedire operazioni sul cadavere tendenti a ridurne le dimensioni, ma anche di farne denuncia alla autorità giudiziaria ed al sindaco, ai sensi dell'art. 87, comma 2, cit..
In secondo luogo, la sentenza impugnata è erronea laddove esclude la configurabilità del vilipendio di cadavere sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, e ciò per il motivo che gli imputati non avevano la volontà di esternare il proprio dispregio nei confronti della salma del B., ma perseguivano solo la finalità di fare spazio nella tomba per ospitarvi il nuovo defunto.
E difatti, per pacifica giurisprudenza, ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410 cod. pen., nel caso di mutuazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutuazione, essendo il vilipendio insito in questo atto, così da doversi considerare ultronea la indagine sull'intenzione di vilipendere (cfr. Sez. 3^, 17 maggio 1971, Musu, m. 119.008).
Allo stesso modo, anche più recentemente si è affermato che "il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso dell'esumazione parziale di cadavere) o comunque attuata con modalità non necessarie all'espletamento dell'attività lecita cui risulti eventualmente finalizzata" e che "l'elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l'agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari... (fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall'operatore addetto perchè solo parzialmente mineralizzato)" (Sez. 3^, 21 febbraio 2003, n. 17050, Saini, m. 224.788 e 224.787).
In sostanza, si ritiene che l'agente, per non essere punibile sotto il profilo psicologico, deve avere agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in maniera tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica dello status attuale del cadavere.
Nel caso di specie è indubbia la sussistenza dell'elemento materiale del reato di vilipendio di cadavere mediante mutilazione - previsto dall'art. 410 c.p., comma 2 - dal momento che è stato accertato che i resti del B. erano intatti, talchè fu necessario ridurli addirittura mediante l'utilizzo di un seghetto.
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico, invece, la sentenza impugnata è chiaramente erronea perchè non si è conformata ai principi di diritto dianzi ricordati ed, in particolare, ha omesso di considerare che era sufficiente il dolo generico e di valutare se la condotta degli imputati fosse stata conforme alle norme regolamentari.
In terzo luogo, la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto che gli imputati avessero agito con il consenso della B., e quindi nel ragionevole convincimento putativo che non vi fossero opposizioni da parte di costei. Da un lato, infatti, questa affermazione è apodittica e manifestamente illogica, in quanto non è indicato da quali elementi il giudice abbia tratto il convincimento sull'esistenza di un consenso della parte civile o un convincimento ragionevole sulla presenza del consenso da parte degli imputati, anche perchè nella stessa sentenza impugnata si da atto che la B. piangeva e si trovava in evidente stato di agitazione nel corso dell'intero svolgimento dei fatti. Da un altro lato, l'affermazione è inconferente perchè un ipotetico consenso o il ragionevole convincimento della sua presenza sarebbero stati comunque irrilevanti. Ed infatti, se il consenso del parente prossimo del defunto da esumare è richiesto, in condizioni di normalità, dal regolamento di polizia mortuaria per procedere nelle operazioni, nel caso in esame, tuttavia, nè la B. nè altri soggetti avrebbero potuto dare un valido consenso alla riduzione del cadavere mediante operazioni di mutilazione, in quanto tali attività sono espressamente vietate da una norma imperativa di evidente natura pubblicistica, e l'eventuale consenso sarebbe caduto su diritti indisponibili da parte dei privati. Invero, le condizioni in cui versava il feretro del B. erano tali che non ne era consentita la manipolazione, di modo che il consenso tacito asseritamente prestato non avrebbe potuto avere alcun rilievo, così come non avrebbe potuto avere alcun rilievo il presunto convincimento della presenza di tale (Ndr: testo originale non comprensibile) riguarda poi la responsabilità dei singoli imputati, il giudice del merito ha innanzitutto omesso di considerare che agli odierni ricorrenti è stato contestato anche il concorso con R. A., ossia con il custode del cimitero, sicchè anche nei loro confronti avevano rilievo gli obblighi giuridici (quale quello di impedire l'evento) gravanti su quest'ultimo. Sul punto la sentenza impugnata è assolutamente carente, avendo compiuto un esame del tutto superficiale degli elementi processuali in ordine alla sussistenza di un concorso, materiale o psicologico, con il R., che pertanto è stata escluso con una motivazione meramente apparente e, in sostanza, inesistente, se non anche manifestamente illogica.
Per quanto concerne il M., infatti, il giudice del merito ha omesso di tenere nel dovuto conto il fatto che questi, oltre ad avere compiuto materialmente, insieme con il R., le operazioni di riduzione del cadavere, mutilandolo con un seghetto, era anche il coadiutore del custode del cimitero ed, in quanto tale, aveva precisi obblighi di interrompere le operazioni dopo aver constatato che il cadavere non era completamente mineralizzato, e di fare denuncia alla autorità giudiziaria ed al sindaco del solo sospetto che le operazioni sulle salme potessero configurare il vilipendio di cadavere, ossia del solo sospetto che le operazioni implicassero anche una mutilazione della salma.
Per quanto riguarda il V., poi, fondatamente il pubblico ministero ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è carente e manifestamente illogica laddove esclude sia una sua responsabilità diretta e sia anche un suo concorso, materiale o psicologico, con il R. ed il M.. Il giudice del merito, infatti, ha omesso di prendere in considerazione e valutare - e comunque ha omesso di darne adeguatamente conto nella motivazione - una serie di circostanze, espressamente evidenziate dall'accusa, e che indubbiamente potevano incidere sul giudizio di responsabilità del V.. In particolare, ha omesso di considerare che il V. aveva una specifica qualifica soggettiva, quale impresario di pompe funebri, e speciali conoscenze tecniche nel settore; che lo stesso si trovava sul posto proprio in ragione delle sue funzioni e per provvedere alla tumulazione del cadavere del C.; che era stato il V. ad organizzare l'esumazione e ad effettuarla materialmente mediante la sua organizzazione; che infatti il V. aveva presieduto alla esumazione del cadavere del B., alla tumulazione del feretro del C., ed aveva altresì provveduto a reperire ed a far portare sul posto la piccola cassetta di zinco dove avrebbero dovuto essere deposte le ossa del primo e dove, in realtà, è stato poi ridotto il cadavere; che il V., proprio per la sua qualifica professionale, doveva essere a conoscenza che le operazioni non avrebbero potuto proseguire in assenza del coordinatore sanitario e comunque che le operazioni di riduzione e mutilazione del cadavere che si stavano per effettuare erano tassativamente vietate dal regolamento di polizia mortuaria ed integravano il reato di vilipendio di cadavere. Relativamente, poi, al contestato concorso del V. con gli altri due soggetti, ed in particolare con il R., il giudice del merito ha omesso di considerare e valutare se il V., con tutta la sua serie di azione miste ad omissioni, avesse contribuito al verificarsi dell'evento; che, secondo quanto riferito dalla B., sarebbe stato proprio il V. ad affermare che era necessario tagliare il cadavere; che era stato il V. a portare la cassettina dove riporre i resti del B.; che l'allontanamento successivo dal luogo ove erano compiute le operazioni poteva avere diverse spiegazioni ed essere eventualmente ritenuto illogico ed irrituale;
che il V. aveva accettato dalla B. il corrispettivo richiesto proprio per la illecita esumazione effettuata, il che indicava un suo interesse al compimento dell'operazione.
In conclusione, per le considerazioni, svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Marsala.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Marsala.



PARERE PENALE. PECULATO E MARCHE DA BOLLO

Avv. MARIA SABINA LEMBO- FORO DI POTENZA


PARERE
PECULATO E MARCHE DA BOLLO

Nel 1999, Tizio - in qualità di agente di polizia municipale del Comune di Viterbo, addetto all'accettazione delle "dichiarazioni d'inizio attività" e delle "richieste di autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di piccole opere"-, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle pratiche già definite e conservate presso l'archivio del settore d'appartenenza, sulle quali erano state applicate marche da bollo da lire 20.000 cadauna, diritti di segreteria da lire 50.000 cadauna e marche per il rimborso spese da lire 650 cadauna, se ne appropria, asportandole e privandole dalle predette pratiche, riutilizzandole e apponendole sui moduli delle istanze presentate dai richiedenti presso gli sportelli dei suddetti uffici, per un ammontare complessivo di lire 23.646.000.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga parere motivato.
        

       BREVI CENNI TEORICI
La norma incriminatrice ex art 314 c.p. è stata profondamente modificata, rispetto al testo originario, dalla legge n. 86/1990 che ha:
a) introdotto la figura del c.d. peculato duso;
b) ricondotto al delitto previsto dal primo comma, della norma de qua, quello di malversazione in danno di privati, prima punito dallart 315 c.p.;
c) soppresso la figura del c.d. peculato per distrazione.
Linteresse tutelato dalla norma viene generalmente individuato non solo nel patrimonio della P.A. e dei terzi (anche privati) rispetto ai comportamenti disonesti di funzionari che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a sé o ad altri, ma anche nella legalità, probità, efficienza, imparzialità di questultima ex art 97 Costituzione.
Si tratta pertanto di un  delitto plurioffensivo.
Il peculato è un reato proprio in quanto può essere commesso soltanto da chi abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di  pubblico servizio (es. dipendente dellEnel, ufficiale giudiziario, notaio, postino, guardia giurata ecc.).
La nozione di pubblico servizio deve, peraltro, essere intesa in senso oggettivo, nel senso che va valutata non in relazione alla natura pubblica o privata dellente, ma con riguardo al tipo di attività concretamente svolta.
Tale qualifica deve sussistere nel momento in cui il soggetto entra nel possesso o nella disponibilità del bene, mentre è irrilevante che permanga al momento in cui egli se ne appropri effettivamente.    
Presupposto del reato è il possesso ovvero la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui per ragione di ufficio o di servizio.
Commette, quindi, il delitto di peculato, il pubblico ufficiale o lincaricato di un pubblico servizio che si appropria del danaro o di altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità  per motivi attinenti al suo ufficio o servizio.
Mentre la giurisprudenza ha elaborato un'interpretazione estensiva della nozione del termine "ragione del suo ufficio o servizio", in dottrina non si riscontra uniformità di pensiero.
La ragione di ufficio non va intesa necessariamente nel senso di competenza specifica, strettamente funzionale, legale, in stretta aderenza tra lufficio ed il servizio, potendo consistere anche in un occasionale possesso  connesso con lufficio ricoperto dal soggetto, o in un affidamento meramente volontario e facoltativo, anche per mera prassi, purchè tale affidamento non contrasti con un espresso divieto di legge o non derivi da fatto illecito.        
Quanto alla disponibilità della cosa, si ritiene sufficiente una relazione di semplice occasionalità tra il possesso di denaro e l'esercizio di mansioni connesse all'appartenenza del soggetto attivo del reato all'ufficio.
Per quanto riguarda il possesso o comunque la disponibilità del denaro o della cosa mobile, la relazione che deve esistere tra il soggetto attivo e la cosa oggetto del reato non deve essere ricondotta necessariamente alla nozione civilistica di possesso, essendo sufficiente la detenzione materiale o la sola disponibilità giuridica del bene.
Oggetto materiale del delitto sono il denaro o la cosa mobile altrui anche se non necessariamente appartenenti alla P.A. poiché, essendo scomparsa la distinzione tra peculato e malversazione a danno di privati, i beni oggetto di appropriazione, possono anche essere di soggetti privati. In tale nozione devono farsi rientrare anche i titolo di credito e le azioni di società.
Perché possa essere oggetto di peculato, peraltro, la cosa deve avere un valore economico intrinseco, ovvero deve poterlo acquistare o riacquistare in conseguenza della condotta dellagente o di altri, giacchè ciò che è privo di tale requisito non può acquisire rilevanza per il diritto.
Lappropriazione si verifica quando il soggetto compie, in relazione alla cosa oggetto del reato, un atto che sia manifestazione della volontà di considerarla come propria, e cioè si comporti nei confronti della stessa, non più come il soggetto che ne ha il possesso (o la disponibilità) ma come proprietario. In tal senso appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa uti dominus, esercitando su di essa atti di dominio come, ad esempio, alienarla, distruggerla, ritenerla per sé senza restituirla, usarla in modo che si consumi.      
La condotta, dunque, è costituita da due momenti, quello "espropriativo" consistente nell'esclusione del proprietario dal rapporto con la cosa e quello "impropriativo", allorquando si prende a comportarsi uti dominus nei confronti della cosa; entrambi i momenti devono coesistere nella condotta di appropriazione.
Il dolo del reato di peculato è generico, consistendo nella coscienza e volontà dellappropriazione.
Non è richiesto il perseguimento del fine di profitto.
L'intenzione di restituire, anche se seguita dall'effettiva restituzione, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
La competenza è del Tribunale in composizione collegiale e si procede di ufficio.

MOTIVAZIONE
Nel caso in esame, occorre verificare se la condotta dellagente Tizio configuri o meno il delitto di peculato o piuttosto il delitto di truffa e se vi è un concorso formale tra essi.
In primo luogo, si rileva che sussiste il presupposto applicativo del peculato: lo status di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Per quanto riguarda, poi, l’oggetto materiale, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato, proprio in relazione ad analoghe fattispecie, che il peculato può avere ad oggetto cose che, pur non avendo valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l’agente (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 25 ottobre 1989,  Cass. Pen. 31 ottobre 1986).
Secondo l’opzione ermeneutica della sentenza della Cassazione Penale n. 30154/2007 le marche sottratte da precedenti pratiche, infatti, hanno un preciso e concreto valore per la P.A., costituito dalla loro efficacia documentativa rispetto alla regolarità fiscale delle pratiche, che, private di esse, producono un evidente disordine amministrativo-contabile.
Oggetto della condotta appropriativa sono non solo le marche “riciclate”, ma anche e soprattutto le somme versate a Tizio -dagli utenti-, le quali ne costituiscono il controvalore, e che, a tale titolo, divengono di pertinenza della P.A. in quanto gli utenti, tratti in errore da Tizio, non hanno assolto il loro dovere tributario.
Tale sentenza, pur ponendosi per molti aspetti in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di peculato, appare comunque significativa, oltre che per le interessanti argomentazioni giuridiche sviluppate, anche per la forte condanna espressa dai Supremi Giudici nei confronti della pratica del “riciclaggio” delle marche da bollo da parte dei pubblici dipendenti.
Nel caso in esame è applicabile, al delitto di peculato, l’attenuante di cui all’art 62 n.4 c.p. ovvero l’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Altri rilievi attengono all'eventuale  concorso formale fra i reati di peculato e quello di truffa.
Il concorso formale, o ideale, si ha quando il soggetto agente ha posto in essere più reati con una sola azione od omissione. Esso può essere omogeneo od eterogeneo a seconda che si violi la stessa norma più volte o più norme diverse.
Per il concorso formale, con la riforma del D.L. n°. 99 del 1974, si è passati dal trattamento sanzionatorio del cumulo materiale a quello del cumulo giuridico consistente, secondo l'art. 81 C.P, 1° comma nell'aumento della pena sino al triplo per la violazione più grave.
Nel caso di specie si configura, pertanto, un concorso formale eterogeneo fra il reato di peculato e quello di truffa a danno dei privati per il dipendente del Comune che stacca il "bollato" dalle pratiche conservate in archivio e lo appone sulle istanze presentate allo sportello.

SOLUZIONE
Tizio dovrà rispondere del delitto di peculato in concorso formale con il delitto di truffa in danno dei privati. Si applicherà anche  lattenuante dellart 62 n.4 c.p.


GIURISPRUDENZA RISOLUTIVA
Cassazione Penale, sez. VI,  n. 30154 /2007

        FATTO
Con sentenza in data 20 maggio 2004, il Tribunale di Milano, riconosciute le attenuanti generiche, condannava B. G. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C.G. alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Milano, in quanto responsabili:
il B., del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perchè, nella sua qualità di agente di polizia municipale del Comune di Milano, applicato presso il Settore Concessioni ed Autorizzazioni Edilizia, addetto all'accettazione delle "dichiarazioni d'inizio attività" e delle "richieste di autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di piccole opere", e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle pratiche già definite e conservate presso l'archivio del settore d'appartenenza, sulle quali erano state applicate marche da bollo da L. 20.000 cadauna, diritti di segreteria da L. 50.000 cadauna e marche per il rimborso spese da L. 650 cadauna, se ne appropriava, asportandole e privandole dalle predette pratiche, riutilizzandole e apponendole sui moduli delle istanze presentate dai richiedenti presso gli sportelli dei suddetti uffici, per un ammontare complessivo di L. 23.646.000 (in (OMISSIS), accertato il 5 aprile 2001);
il C., del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perchè, nella sua qualità di agente di polizia municipale del Comune di Milano, applicato presso il Settore Concessioni ed Autorizzazioni Edilizia, addetto all'accettazione delle "dichiarazioni d'inizio attività" e delle "richieste di autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di piccole opere", e quindi pubblico ufficiale, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle pratiche già definite e conservate presso l'archivio del settore d'appartenenza, sulle quali erano state applicate marche da bollo da L. 20.000 cadauna, diritti di segreteria da L. 50.000 cadauna e marche per il rimborso spese da L. 650 cadauna, se ne appropriava, asportandole e privandole dalle predette pratiche, riutilizzandole e apponendole sui moduli delle istanze presentate dai richiedenti presso gli sportelli dei suddetti uffici, per un ammontare complessivo di L. 2.443.900 (in (OMISSIS), accertato il 5 aprile 2001).
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da entrambi gli imputati, riconosciuta quanto al C. l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, riduceva la pena allo stesso inflitta in anni due di reclusione, concedendo inoltre allo stesso entrambi i benefici di legge e confermando nel resto l'appellata sentenza.
Osservava la Corte milanese che sulla base di risultanze documentali e testimoniali doveva ritenersi provata la condotta ascritta agli imputati, che erano stati visti più volte fornire agli utenti marche da bollo che avrebbero dovuto essere invece acquistate in rivendite esterne ovvero in un apposito ufficio posto al piano superiore, e che avevano sicuramente riciclato marche già utilizzate, asportate da altre pratiche, come riscontrato in alcuni casi dai colleghi di ufficio e come comunque risultava dalle rispettive sigle di annullo da loro apposte sulle marche.
Poteva essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 al solo C., in relazione al modesto importo complessivo delle marche riutilizzate.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
Il B. deduce personalmente:
1. Difetto di motivazione circa la prova dell'elemento oggettivo del peculato.
La Corte territoriale non ha risposto ai rilievi contenuti nell'atto di appello.
Si era osservato che nessuno dei colleghi di ufficio dell'imputato aveva ricondotto ad esso la condotta contestata.
L'unico dato che emergeva dalle risultanze dibattimentali è che il B. aveva talvolta fornito marche da bollo nuove a coloro che presentavano le pratiche allo sportello.
Nulla conduceva a individuare nel B. il responsabile del riutilizzo di marche prelevate da precedenti pratiche.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
Le marche già annullate, di cui si afferma il riutilizzo, non avevano alcun valore economico, rappresentando solo il già avvenuto pagamento della imposta di bollo da altri fatto.
Si potrebbe ipotizzare al più il reato di cui all'art. 640 c.p. in danno del privato, posto che questi acquista un bollo già utilizzato credendolo nuovo, senza di fatto assolvere al dovere tributario.
In ogni caso, la sentenza impugnata non ha affatto motivato circa la subordinata richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4.
Il difensore del C., avv. Francesco Mobilio, deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione, rilevando:
La Corte territoriale non ha risposto ai rilievi contenuti nell'atto di appello con i quali si rimarcava che nulla indicava chi fra i due imputati, e in che misura, avesse riutilizzato le marche prelevate da precedenti pratiche.
Una sola volta il C., fu sorpreso mentre utilizzava una marca riciclata.
Un numero indeterminato di persone addette all'ufficio, compresi i lavoratori interinali, avevano accesso alle pratiche di ufficio.
In ogni caso la marca di cui il C. si sarebbe appropriato non aveva alcun valore, proprio perchè era stata annullata.
Era al più ipotizzabile il reato di truffa in danno del privato.
DIRITTO
1. Le doglianze in punto di affermazione della responsabilità penale degli imputati appaiono infondate.
La prova della commissione dei fatti contestati è stata esattamente e inequivocabilmente desunta dal fatto che le pratiche su cui erano state apposte le marche "riciclate" erano accompagnate dalla sigla dei predetti imputati, che sul punto non hanno svolto alcuna contraria deduzione. inoltre, a completamento di tale evidenza probatoria, di per sè risolutiva, è stato accertato attraverso varie testimonianze che i due imputati, in contrasto con le regole organizzative dell'ufficio, fornivano solitamente essi stessi agli utenti le marche da apporre sulle pratiche, che invece avrebbero dovuto essere acquistate nell'apposito ufficio posto al piano superiore o in rivendite esterne; e che il C. aveva in alcune occasioni sicuramente utilizzato marche palesemente usate, mentre il B. aveva una volta applicato una marca servendosi della colla, anzichè del tampone ad acqua.
Sussiste in jure il delitto contestato in relazione all'appropriazione delle marche prelevate da altre pratiche. in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato, proprio in relazione ad analoghe fattispecie, che il peculato può avere ad oggetto cose che, pur non avendo valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente (v. per tutte Sez. 6, 25 ottobre 1989, Mocini; Id., 31 ottobre 1986, Vacca).
Ma soprattutto, va osservato che le marche sottratte da precedenti pratiche avevano un preciso e concreto valore per la pubblica amministrazione, costituito dalla loro efficacia documentativa della regolarità fiscale delle pratiche, che, private di esse, producevano un evidente disordine amministrativo-contabile.
Inoltre, l'appropriazione contestata non riguarda soltanto le marche, ma anche e soprattutto le somme versate agli imputati dagli utenti, le quali ne costituivano il controvalore, e che, a tale titolo, divenivano immediatamente di pertinenza della pubblica amministrazione.
E' vero che gli utenti, tratti in errore in tal modo dagli imputati, non assolvevano il loro dovere tributario, ma questa notazione non esclude affatto la sussistenza del peculato, ma solo rendeva prospettabile, in concorso formale con esso, l'ulteriore reato di truffa in danno dei privati, che però non è stato contestato.
2. Va invece accolto la doglianza del B. relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che è stata negata sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo.
Al riguardo va affermato, che trattandosi di più fatti in continuazione, la sussistenza dei presupposti dell'attenuante in questione va valutata con riferimento al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (v. per tutte sez. 3, 21 ottobre 1993, Lamanna).
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente a tale punto, riguardante esclusivamente l'imputato B., con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
3. Al rigetto del ricorso del C. consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Gli imputati vanno condannati in solido alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte civile Comune di Milano, che si liquidano, in relazione alla natura e valore della causa, in Euro 1.906,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
E' il caso di precisare che detta statuizione di condanna investe anche il B., dovendosi ribadire che il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina l'affermazione di responsabilità, sicchè, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non è di ostacolo alla condanna del medesimo al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (v. Sez. 3, 19 ottobre 1993, Micheletti;
Sez. 4, 24 ottobre 1990, Galbusera).
P.Q.M.
Annulla nei confronti di B.G. la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano; rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta il ricorso di C.G. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di Euro 1.906,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA, in favore della parte civile Comune di Milano.