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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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www.giuristiediritto.it

venerdì 27 maggio 2011

RIFLESSIONE SUI PRESENZIALISTI IN TV ......ESPERTI IN CASI DI OMICIDI

Ritengo che sia necessario un severo controllo dei vari Ordini Professionali che dovrebbero sorvegliare sui comportamenti tenuti dagli iscritti ai vari Albi.
Non si può consentire ad avvocati, psicologi e CTU O CTP che stanno lavorando per un procedimento penale in corso di intervenire a dibattiti televisivi peraltro odierni.
Chi partecipa a queste trasmissioni, a mio avviso, lo fa a svantaggio del proprio assistito e violando il segreto professionale e anticipando mosse e strategie difensive.
Tutto ciò avrebbe un senso a conclusione del procedimento quanto meno di primo grado. in caso contrario anche i membri popolari della Corte d’Assise non saranno sereni nel loro convincimento.
L’intervento degli esperti che invece non sono coinvolti nel procedimento de quo, ha un senso meramente discrezionale e soggettivo non avendo essi contezza del fascicolo processuale. pertanto ritengo che sarebbe preferibile intervistare gli esperti su problemi in generale senza addentrarsi in casi particolari perchè ciò non consente loro di fare affermazioni supportate da dati oggettivi e anzi rischia di bruciarli allorchè si lancino in interpretazioni che spesso non hanno avuto riscontro.

giovedì 26 maggio 2011

LETTERA A TUTTI GLI STUDENTI E LAUREANDI DELLE FACOLTA' GIURIDICHE

Cari ragazzi,
il portale giuridico www.giuristiediritto.it ha pensato anche a voi.
come vedete nella home nella colonna a destra è presente la SEZIONE "studenti e laureandi".
in questa sezione ci sono audio scaricabili, video scaricabili, le domande frequenti di ciascun esame, i vostri appunti ( ebbene si, mandati da voi e con le vostre schede informative), consigli sulla redazione delle tesi di laurea.
nella sezione VIDEO GIURIDICI Giuristiediritto troverete molti video registrati da docenti e relativi a tutte le materie oggetto degli esami universitari.
tutti i contenuti del portale sono fruibili gratuitamente.
vi abbraccio e vi auguro buone vacanze
Avv.MARIA SABINA LEMBO

CORSO ON LINE PER LA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI AVVOCATO

Salve a tutti dall'avvocato Maria Sabina Lembo del foro di Potenza fondatrice del portale giuridico www.giuristiediritto.it e benvenuti alla presentazione del Corso on line per la prova scritta dell'esame di avvocato previsto per dicembre 2011.
Il corso è strutturato secondo una piattaforma e-learning e prevede video lezioni sui pareri civili e penali pro- veritate e sugli atti giudiziari nonché sulla metodologia riferita sia alle tecniche di redazione che ai consigli pratici e agli errori da evitare.
Esso si propone l'obiettivo di preparare i candidati fornendo loro un metodo di studio e di lavoro che sia in grado di facilitare e semplificare l'elaborazione di pareri civili e penali pro veritate e di atti giudiziari.
Il corso si articola in due moduli.
Il modulo civile è curato dall'avvocato Maria Sabina Lembo del foro di Potenza mentre il modulo penale è curato dall'avvocato Giuseppe Potenza del foro di Potenza.
È possibile seguire anche un solo modulo.
Il corso inizierà la seconda settimana di settembre e le lezioni avranno cadenza settimanale.
Il corso prevede la possibilità di scelta tra tre diversi pacchetti formativi che contengono anche dei servizi aggiuntivi ovvero biglietti da visita, logo, sito internet statico con sei pagine (solo per l’ultimo pacchetto)
Ogni venerdì pomeriggio alle 15.00 il moderatore del forum invierà due tracce a scelta (pareri o atti a seconda del calendario del corso) e il candidato dovrà elaborare il parere o l'atto che ha scelto tra le due tracce a disposizione ed entro le 19.00 dovrà farlo pervenire ai docenti sulla posta elettronica esamediavvocato@giuristiediritto.it.
I pareri e gli atti inviati dai candidati saranno corretti entro una settimana dai docenti i quali effettueranno una correzione individualizzata e personale esprimendo un giudizio ed un voto e valuteranno sia i contenuti che la forma degli elaborati.
Dopo l'invio ai docenti degli elaborati svolti, il moderatore del forum provvederà ad inserire nella piattaforma e-learning i video che si riferiscono alle tracce di pareri o atti assegnati nella esercitazione simulata.
Ogni video lezione conterrà l'illustrazione e la spiegazione del parere o dell'atto proposto e una serie di riferimenti ipertestuali utili per la comprensione.
Oltre alle video lezioni il corso prevede anche delle dispense di tipo cartaceo che saranno scaricabili in formato PDF all'interno della piattaforma e delle dispense che saranno inviate a casa.
Alla fine del corso tutti gli scritti riceveranno un attestato di frequenza.
I migliori elaborati, previo consenso del praticante legale che ha partecipato al corso, saranno pubblicati nel portale giuridico www.giuristiediritto.it all'interno della sezione esame di avvocato. All'interno del parere o dell'atto pubblicato sarà inserita la scheda informativa di presentazione che conterrà le informazioni ed i contatti relativi all'autore dell'elaborato.
Per ottenere informazioni e chiarimenti sui vari pacchetti formativi è possibile chiamare il numero verde oppure contattare il moderatore del forum e cofondatore del portale giuridico Nicola Centorrino oppure i docenti avv. Lembo e avv. Potenza.
Nella home del portale giuridico troverete tutte le informazioni necessarie e i recapiti per ottenere info.

mercoledì 25 maggio 2011

Presentazione portale giuridico www.giuristiediritto.it

Presentazione portale giuridico http://www.giuristiediritto.it/

Il portale giuridico www.giuristiediritto.com nasce a gennaio 2010 ed è il frutto della collaborazione e delle idee di Maria Sabina Lembo (avvocato del foro di Potenza) già presente sul web con numerosi contributi giuridici (video ed articoli) e di Nicola Centorrino (laureando in giurisprudenza presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria) titolare della web agency e-designing.it.
Lo spirito che anima questo progetto è quello di trasmettere e diffondere un nuovo modo di studiare e di apprendere il diritto in modo tale da renderlo vivo, semplice, pratico e di facile ed immediata comprensione.
L'intento primario, di conseguenza, è quello di essere di ausilio agli studenti di Giurisprudenza molto spesso trascurati e abbandonati a se stessi.
Ovviamente non si intende tralasciare l'informazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto.
Uno spazio ampio sarà dedicato anche ai praticanti-candidati all'esame di avvocato e ai candidati al concorso in magistratura per i quali sarà prevista un'apposita e specifica sezione che comprenderà temi, pareri, atti giudiziari.
Numerose saranno le materie trattate nel portale e piano piano si cercherà di dare spazio a tutte e di considerare anche le discipline affini al diritto per rendere effettivo l'approccio multidisciplinare.
Proprio al fine di rendere semplice l'accesso ai contenuti presenti nel portale si è deciso di inserirli in tutti i formati utili (mp3, wmv, pdf) e di suddividere ogni materia in: articoli, commenti, giurisprudenza di legittimità, giurisprudenza di merito, schemi e/o schede sintetiche.
Ciò significa che a seconda dell'articolazione del contenuto, della natura del  suo approfondimento, ogni contributo sarà inserito -dai curatori e fondatori del portale- in modo ordinato e facilmente comprensibile, nell'argomento corrispondente di classificazione.
Numerose saranno anche le risorse a disposizione degli utenti. Esse comprenderanno utilità di calcolo, tabelle, formulari, modelli scaricabili.
      Sono inoltre già presenti software scaricabili e utili per il computer.
      Tra i links giuridici sono stati scelti quelli più importanti e utili, quelli ufficiali.
Naturalmente saranno selezionati anche siti amici con i quali si cercherà anche di collaborare sul web.


Non sarà un'impresa facile rendere il portale efficace, ricco e quotidianamente aggiornato, ma gli artefici del portale accettano la sfida, con determinazione e volontà, e desiderano anche coinvolgere ulteriori amanti e operatori del diritto interessati e preparati che saranno inseriti nel comitato studentesco o nel comitato scientifico, previa dichiarazione di intenti.

Buon anno a tutti, buon lavoro e/o buono studio!
Vi abbracciamo e seguiteci in tanti!
Avv. Maria Sabina Lembo
Nicola Centorrino


TRIBUNALI IN RETE





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CANALE GIURIDICO CON VIDEO MIEI

http://www.youtube.com/user/avvocatosabinalembo?feature=mhee

IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA'

IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA'

a cura dell' Avv. MARIA SABINA LEMBO

Occorre premettere, innanzitutto, che l'imputabilità e la colpevolezza operano su piani diversi ed esprimono concetti diversi atteso che il fatto del non imputabile è un fatto tipico, antigiuridico ma non colpevole.
Allo stesso modo l'imputabilità e la capacità di intendere e di volere sono concetti identificabili, ma non perfettamente sovrapponibili. Non vi è piena rispondenza tra capacità naturale e assoggettabilità alla pena in quanto, ad esempio, può rispondere del reato anche chi al momento della commissione del fatto era incapace per aver con dolo o colpa procuratosi tale stato.
L'imputabilità è uno status ovvero un modo d'essere dell'individuo che deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato.
Per capacità di intendere si fa riferimento alla capacità di comprendere il significato del proprio comportamento (momento intellettivo).
Per capacità di volere si intende la capacità di determinare liberamente il proprio comportamento (momento volitivo).
La capacità di intendere e di volere deve essere valutata in stretta relazione al singolo fatto concreto commesso e al tempo in cui esso è stato commesso.
In caso di dubbio sulla capacità di intendere e di volere, il giudice, qualora non lo risolva, deve pronunciare sentenza di assoluzione, così come prevede espressamente l'art 530 c.p.p.
Diventa fondamentale determinare il concetto di infermità e verificare se debba intendersi esclusivamente un'anomalia da un punto di vista organico o se invece possa anche parlarsi di anomalia psico-patologica e quindi non sia necessario sussumere il concetto di anomalia psichica nel novero delle rigide e predeterminate categorie nosografiche.
Nello specifico, a fronte di un orientamento restrittivo (risalente e consistente) volto a considerare rilevanti solo le malattie mentali in senso stretto ovvero le gravi psicosi acute e croniche accertate clinicamente e le insufficienze cerebrali originarie o sopravvenute di carattare organico o anatomico (Cass. pen. n.16940/2004) si è sviluppato un orientamento minoritario che ritiene che il concetto di infermità recepito dal codice penale sia più ampio di quello di malattia e che quindi vi possono essere soggetti incapaci di intendere e volere, seppure non malati in senso stretto. In sostanza vi potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità (Cass. pen. n.1953/2003).
Sul punto ha fatto finalmente chiarezza la sentenza delle Sezioni Unite del 25 gennaio 2005 n. 9163. Secondo i Giudici di Legittimità «non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo».
La sentenza de quo si è pronunciata optando per una nozione di “infermità”, di cui agli artt. 88 e 89 c.p., tale da abbracciare anche i disturbi della personalità, sempre che essi siano di intensità idonea ad influire sulla capacità di intendere e volere, nonché abbiano determinato il soggetto alla commissione del reato. Motiva la sentenza che “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa”.
Non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
Cosa sono i disturbi della personalità? A proposito di disturbi della personalità si esprime il più diffuso manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM, secondo cui i disturbi della personalità comprendono il disturbo paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello antisociale, quello bordeline, quello istrionico, quello narcisistico ecc..
Il DSM per tutte le altre ipotesi rimanda anche ad una categoria residua, quella del “disturbo di personalità non altrimenti specificato”, nella quale andrebbero ricondotte le alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per poter rientrare nella categoria dei disturbi della personalità.
Tali disturbi rientrano, sostanzialmente, nella ampia categoria delle psicopatie, da tenere ben distinta con quella delle psicosi.
La psicosi consiste, infatti, in una vera malattia, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, la psicopatia si concreta in una mera anomalia del carattere , non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà.
La Cassazione ha però ancorato il giudizio sull’esclusione dell’imputabilità derivante da vizio di mente a due presupposti: 1) gravità, rilevanza e consistenza dei disturbi della personalità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere; 2) nesso eziologico tra distrurbo mentale e fatto criminoso che dovrà accertare il giudice.
Secondo la successiva sentenza n. 16574 del 2005 della Cassazione Penale : “ai disturbi della personalità può esssere attribuita un'attitudine a proporsi come causa idonea ad escludere o a scemare grandemente la capacità di intendere e di volere del soggetto agente; principio che si pone in perfetta consonanza col disposto dell’articolo 85 Codice penale e con l'orientamento costituzionale.
I disturbi della personalità devono però essere di consistenza, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere; essi, infatti, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle malattie mentali possono costituire infermità anche transeunte, ai fini degli articoli 8 e 89 del Codice penale, ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare totalmente o grandemente la capacità di intendere e volere”.
L'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite ha trovato conferma in un ulteriore più recente asserto n. 8282 del 2006 in cui i giudici di legittimità affermano che il disturbo antisociale della personalità può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere e di volere.