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MARIA SABINA LEMBO- Avvocato penalista e tributarista, Giornalista pubblicista iscritta all'Albo, Autore di pubblicazioni giuridiche, Relatore e chairman in convegni giuridici,Fondatore e Responsabile giuridico di www.giuristiediritto.it

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mercoledì 6 luglio 2011

ingiuria della suocera

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 35874 del 16 settembre 2009
(ingiuria della suocera)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11 dicembre 2008 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto D.B.L. responsabile dei reati di ingiuria e lesione volontaria in danno della moglie C.F.V.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il D. B. aveva pronunciato le espressioni "bocchinara, puttana, stronza", ritenute offensive per la C. anche se riferite alla di lei madre; aveva poi colpito la persona offesa con una testata alla bocca.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'art. 120 c.p., per essersi ritenuta la C. legittimata a querelarsi sebbene le parole offensive fossero state rivolte alla madre della persona offesa, non presente al fatto.
Col secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'esimente della provocazione.
Col terzo motivo denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie, con specifico riferimento alla deposizione del teste D.B.J., figlio delle parti.
In atti vi è una memoria della parte civile, con cui si contrastano le argomentazioni del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Manifestamente infondato è il primo motivo. La legittimazione della C. a presentare querela nei confronti del D.B. è derivata dalla sua qualità di persona offesa dal reato. Ed invero, per quanto gli epiteti e le volgari espressioni di disprezzo pronunciate dall'imputato nel rivolgersi alla C. si riferissero ad altro soggetto, e cioè alla madre di costei, non vi è dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice: il che inevitabilmente accade quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quella destinataria delle offese, traducendosi tale condotta in una mancanza, nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati.
L'inammissibilità del secondo motivo discende dal disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto la denunciata violazione dell'art. 599 c.p., comma 2 non era stata dedotta con i motivi di appello.
Il terzo motivo esula dal novero di quelli consentiti nel giudizio di cassazione.
Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a prestar fede alla versione dei fatti fornita dalla C.; a tal fine ha considerato che la veridicità della sua narrazione ha trovato conferma non soltanto nella prova documentale costituita dalla certificazione medica, ma anche nel fatto stesso che la persona offesa si sia immediatamente recata dai carabinieri per denunciare il fatto; e la stessa deposizione testimoniale del figlio Jacopo, nella quale quel giudice ha pur colto un tentativo di mettere in dubbio la volontarietà della lesione per non colpevolizzare il padre, ha tuttavia confermato a suo avviso l'obbiettività del gesto violento compiuto dal D.B., rendendo vieppiù credibile l'assunto della persona offesa, che già altre volte era stata colpita dal marito (ancora per ammissione del figlio).
Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di accreditare una diversa lettura delle deposizioni testimoniali si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
Spetta alla parte civile, che è comparsa in udienza e ha presentato le conclusioni scritte, la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.200,00, comprensivi di onorari, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.

ingiuria e minaccia e rapporti con lo stato di provocazione

CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, Sentenza n. 34247 del 4 settembre 2009
(ingiuria e minaccia e rapporti con lo stato di provocazione)

IN FATTO
Con sentenza del 24.11.2008 il Giudice di Pace di Acri ha assolto C.E. dall'addebito di minacce in pregiudizio di M.M. ("... ti squarto") perchè il fatto non sussiste, con la formula dell'art. 530 cpv. cod. pen. e dall'accusa di ingiurie in danno della predetta M. ("brutta puttana") per avere agito in istato di provocazione ex art. 599 c.p., comma 2.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo - l'inosservanza della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione nel giudizio di inaffidabilità della voce della persona offesa, rapportato a quanto risultante dalla querela e quanto riferito dalla stessa, smentito da accertamenti; trascurando le dichiarazioni di altri testimoni, che confermarono l'episodio narrato dalla querelante ovvero richiamando circostanze non risultanti dagli atti; omettendo di motivare sulle ragioni di minor credibilità della testimone della minorenne C.E. V.; palesando in tal modo un atteggiamento di pregiudiziale avversione alla tesi di accusa, ecc; - la violazione della legge penale per avere ravvisato nel comportamento della M., che aveva "rubato il marito della propria figlia" una situazione descritta dall'art. 599 c.p., comma 2, ad esimente delle ingiurie.

IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo del ricorrente, dalla prosa talora oscura, è inammissibile perchè grandemente versato in fatto: la valutazione giudiziale delle risultanze probatorie è accompagnata da giustificazione sostanzialmente adeguata. Trattasi di vicenda dalle dimensioni modeste, animata da risalenti rancori, in cui l'improprio richiamo probatorio alle risultanze portate dalla querela (ed a fatti che sono estranei al portato probatorio versato al dibattimento) viene superato dalle puntuali notazioni sulla dubbia attendibilità della voce della persona offesa, attese le tensioni non sopite tra i protagonisti. Non è consentito al giudice di legittimità scendere ulteriormente nel vaglio della considerazione espressa sui risultati istruttori dal giudice di merito, quando lo sviluppo argomentativo fornisce sufficiente traccia del percorso logico seguito a sostegno del convincimento giudiziale.
Del pari infondato è il secondo mezzo.
Certamente la "sottrazione", resa con il consenso delle parti, del coniuge non può qualificarsi connotata da illiceità penale, essendo stato abrogato il reato di adulterio. Ma, del pari, è certo che al momento della separazione dei coniugi è possibile ravvisare profili di "addebito" e, dunque, suscettibili di valutazione critica: il rispetto dell'accordo sottostante al matrimonio e della dignità di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un preciso diritto a cui corrisponde responsabilità civile in capo al responsabile della relativa lesione. Come tale la condotta di chi cagiona la rottura del vincolo coniugale, così come la stessa infedeltà del coniuge, possono, a buon titolo, ritenersi presupposto della speciale esimente dell'art. 599 c.p. Esimente applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultima sia legato all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva.
Pertanto la decisione rispetta la corretta lettura normativa ed il ricorso risulta infondato e viene rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

martedì 5 luglio 2011

ESTORSIONE

Cassazione, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 15111
(Pres. Casucci – Rel. Bronzini)
 Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.2.2008 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di S. Maria C. V. in data 4.6.2006 di condanna del ricorrente per il reato di estorsione alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa.
L’imputato avrebbe costretto la moglie alla quale prima in sede di separazione poi in sede di divorzio era stata affidata l’abitazione coniugale di proprietà dei familiari del ricorrente con ingiurie e minacce di morte ad abbandonare la detta abitazione e trasferirsi altrove.
Ricorre l’imputato che con un primo motivo allega che manca l’elemento dell’ingiusto profitto perché l’abitazione non era di proprietà della parte offesa e questa aveva già manifestato l’intenzione di trasferirsi altrove.
Inoltre le dichiarazioni della donna erano prive di sostanziali conferme.
Infine, al più, era ravvisabile il reato di cui all’art. 393 c.p. in quanto il ricorrente poteva adire il giudice per ottenere l’immobile che era di sua proprietà.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo i giudici di merito hanno accertato che in seguito alle minacce, insulti ed atti di violenza posti in essere dall’imputato la moglie fu indotta a lasciare l’abitazione che le era stata affidata sia in sede di separazione che di divorzio. Tali episodi emergono dalle precise ed univoche dichiarazioni erse dalla p.o. e il giudice di primo grado ha indicato i riscontri derivanti dalle dichiarazioni rese dai testi I., G. S., S. A., M. G..
Il motivo è assolutamente generico perché ignora le dette dichiarazioni e non sottopone neppure a specifiche censure le dichiarazioni della moglie. L’ipotesi che la stessa abbia volontariamente abbandonato l’appartamento perché desiderava spostarsi altrove è smentita dalle sentenze di merito e non vengono indicati gli elementi dai quali questa ipotesi sarebbe confermata. Pur essendo l’appartamento di proprietà dei familiari del ricorrente l’ingiusto profitto è evidente, posto che l’imputato, essendo stato l’immobile affidato alla moglie sia in sede di separazione che di divorzio, non ne aveva la disponibilità.
Quanto all’ultima doglianza circa l’applicabilità dell’art. 393 c.p., il motivo è generico. Certamente l’imputato poteva in astratto adire il giudice ma facendo valere ragioni di diritto che non vengono nemmeno indicate.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

NON SI CONFIGURA IL PECULATO SE L'USO PRIVATO DEL CELLULARE DI SERVIZIO È MODESTO

Cassazione, Sez. VI, 25 novembre 2010, n. 41709
    (Pres. De Roberto – Rel. Colla)


Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha disposto non luogo a procedere nei confronti di M. E. in ordine ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Omissis, e pertanto pubblico ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impegno della utenza e un costo di euro 75,49. Uguale statuizione ha emesso nei confronti dell’E. in relazione al reato ex art. 323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer dell’ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto personali.
Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione di condotte che comportavano modesti costi, doveva concludersi per “l’assenza di atti appropriativi di valore economico sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato”. Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell’elemento costitutivo del reato consistente nell’ingiusto vantaggio patrimoniale “rappresentato da un effettivo e concreto incremento economico del patrimonio del beneficiato quale conseguenza della condotta abusiva”. Doveva poi escludersi la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all’utilizzo del computer dell’ufficio per usi personali perché il Comune di Omissis aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quindi, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile sotto il profilo di risparmio di spesa.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica. Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Quest’ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del reato di peculato sub a). Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in ordine a vicende analoghe e soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in considerazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono, sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evidente l’ingiusto vantaggio patrimoniale che l’indagato si è procurato.
L’indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010 con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b), se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere privato la giurisprudenza di questa corte di cassazione ha giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tale utilizzazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica amministrazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato. Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno arrecato era di circa 75 euro in un arco temporale di poco più di due anni per contatti di breve durata con un numero ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevole al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i casi che si sono presentati ali esame della Corte di cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per contenere censure non consentite nel giudizio di cassazione in quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da una motivazione congrua e immune da censure di ordine logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla raccolta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere l’accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremento economico del beneficiario idoneo a configurare il requisito dell’ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al reato di abuso di ufficio.
È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c), essendo emerso che il Comune di Omissis aveva contratto con Telecom un abbonamento a costo fisso per l’accesso in Internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagionato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimoniale da parte dell’E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del consumo di energie derivanti dall’utilizzo del computer, mancando anche in tal caso, per quest’ultima causale, un apprezzabile nocumento nei confronti della stessa amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.



domenica 3 luglio 2011

CONTATTI

STUDIO LEGALE
Penale -Tributario - Civile - Minorile
Avv. Maria Sabina Lembo
portale giuridico: www.giuristiediritto.it

sabato 2 luglio 2011

CYBERSTALKING

Atti persecutori  o Stalking  ART 612 bis c.p.
Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio "facebook"), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima.
Cass. pen., sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404 ( 16 luglio 2010)

venerdì 1 luglio 2011

SCHEDA INFORMATIVA

SCHEDA INFORMATIVA

L' avv . Maria Sabina Lembo esercita nel foro di Potenza e su tutto il territorio nazionale la libera professione forense.
Vive in Basilicata in un piccolo paese della provincia di Potenza.
La sua passione per il diritto penale e le discipline ad esso connesse, lo studio approfondito delle discipline processual-penalistiche e l’aggiornamento giurisprudenziale, incessante, mirato e continuo, hanno incentivato la stesura di tracce papabili e di svolgimenti di pareri penali motivati, al fine di trasmettere un buon metodo di lavoro da un punto di vista logico-giuridico e da un punto di vista linguistico, per affrontare con maggiore sicurezza la prova scritta e per padroneggiare qualsiasi problematica giuridica, durante lo svolgimento della professione forense.
Le video-esercitazioni che seguono vertono sugli argomenti di maggiore attualità e mettono a fuoco le problematiche maggiormente dibattute in dottrina e giurisprudenza, con un taglio spiccatamente e volutamente pratico, pur senza trascurare gli aspetti teorici.
A conclusione di ogni parere è riportata la sentenza di legittimità che lo ha ispirato.
Il lavoro si concentra, soprattutto, sui singoli reati (c.d. parte speciale del diritto penale) con casi, che sviscerano aspetti sostanziali e processuali, risolvendo tutte le problematiche prospettate dalla traccia.
Il metodo proposto governa tutti i pareri pro-veritate proposti ed elaborati e conduce gradualmente il candidato nel lavoro critico e personale di organizzazione e di elaborazione di un parere.
Da un punto di vista linguistico si opta per uno stile semplice, senza fronzoli ed elucubrazioni mentali.
Lo sforzo dell’autrice è consistito, materialmente, nel simulare la prova scritta, utilizzando esclusivamente il codice commentato con la giurisprudenza, suggerendo come sia possibile, grazie ad un buon metodo ed anche conoscendo poco un istituto giuridico, essere in grado di focalizzarne i tratti salienti e di risolvere le problematiche, con un utilizzo sapiente ed accurato dei prevalenti e recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
In questo modo sarà possibile migliorare la preparazione generale, la capacità di ragionare e la tecnica espositiva del candidato-praticante, aiutandolo a redigere prove scritte dal sicuro esito positivo secondo i precisi criteri di valutazione attualmente adottati dalle commissioni d’esame (chiarezza, logicità e rigore metodologico, capacità di individuare la soluzione specifica, conoscenza degli istituti trattati, grammatica, sintassi e padronanza della lingua, tecnica espositiva).